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Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi 2012/2013
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Sicchè per quanto vale, i concorsisti dovrebbero esserne consapevoli e rifare i calcoli correttamente! Avvisate i vostri colleghi, redarguite i vostri direttori e per i più coraggiosi ricorrete alla legge nel caso di danno avvenuto, la nota è fortunatamente OGGETTIVA, non soggetta alla libera interpretazione...non avrete difficoltà nel dimostrare il danno da voi subito! mi verrebbe quasi da sperare (oramai rimane solo questo ai non prescelti) di subire questa scorrettezza e di poter percorrere altre strade! in bocca al lupo a tutti, prescelti e non!
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A me non cambierebbe granchè perchè non sono ancora riuscito a fare pubblicazioni...
Però, il problema è che una cosa è una nota ministeriale, scritta da un dirigente del ministero, mentre un'altra è la legge ( o meglio decreto ministeriale) pubblicata sulla gazzetta ufficiale.
Infatti, in base al DECRETO 6 marzo 2006, n. 172 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006) "Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina", l'art. 5 "Valutazione titoli" dice semplicemente che sono valutabili:
"pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione – max 3 punti
-ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a punti 0,50
2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse."
Non ci sono cenni al periodo in cui devono essere effettuate le pubblicazioni ( al contrario delle "attività elettive, o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli Atenei/Strutture didattiche, attinenti la tipologia di specializzazione svolte all’interno del percorso formativo del corso di laurea").
Quindi non mi sembra cosi sicuro che un parere, peraltro espresso da un dirigente del ministero (non da un giudice nel merito) possa aver maggior valore di una legge in cui non è specificato tutto questo.
In più, bisogna considerare che non essendo uscito sulla gazzetta ufficiale, i concorrenti non sono tenuti a esserne a conoscenza, per cui nelle università nel cui bando non compare un cenno a questa nota, potrebbero esserci dei ricorsi qualora si decida di optare per questa interpretazione.
In ogni caso, bisogna secondo me ricordarsi che non sarebbe la prima nota ministeriale ad essere dichiarata illegittima dal Tar o dal consiglio di stato..
Non lo so, ma secondo me hanno fatto un gran casino!
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Tare ha scritto: Mi dispiace ma non sarei cosi sicuro sulla validità della nota ministeriale...
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il problema è che una cosa è una nota ministeriale, scritta da un dirigente del ministero, mentre un'altra è la legge ( o meglio decreto ministeriale) pubblicata sulla gazzetta ufficiale.
Infatti, in base al DECRETO 6 marzo 2006, n. 172 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006) "Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina", l'art. 5 "Valutazione titoli" dice semplicemente che sono valutabili:
"pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione – max 3 punti
-ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a punti 0,50
..."
Non ci sono cenni al periodo in cui devono essere effettuate le pubblicazioni ( al contrario delle "attività elettive, o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli Atenei/Strutture didattiche, attinenti la tipologia di specializzazione svolte all’interno del percorso formativo del corso di laurea").
Quindi non mi sembra cosi sicuro che un parere, peraltro espresso da un dirigente del ministero (non da un giudice nel merito) possa aver maggior valore di una legge in cui non è specificato tutto questo.
In più, bisogna considerare che non essendo uscito sulla gazzetta ufficiale, i concorrenti non sono tenuti a esserne a conoscenza, per cui nelle università nel cui bando non compare un cenno a questa nota, potrebbero esserci dei ricorsi qualora si decida di optare per questa interpretazione.
In ogni caso, bisogna secondo me ricordarsi che non sarebbe la prima nota ministeriale ad essere dichiarata illegittima dal Tar o dal consiglio di stato..
Non lo so, ma secondo me hanno fatto un gran casino!
secondo me ti sbagli.. ma sono d'accordo con te quando dici che la nota ministeriale non ha valore.. infatti è solo un chiarimento, quello che vale è l'articolo che hai citato che però devi leggere nella sua interezza ossia anche la parte iniziale
Art. 5
Valutazione titoli
1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 7 per il voto di laurea e 18 per il curriculum degli studi universitari . La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:
a] voto di laurea – max 7 punti
......
b] curriculum – max 18 punti
b.1) esami – max 5 punti
.....
b.2) qualità e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione – max 7 punti
.....
b.3) attività elettive
.......
b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione – max 3 punti
- ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a punti 0,50
leggendo anche l'inizio che nel tuo post hai tralasciato si capisce che i max 3 punti che possono essere attribuiti alle pubblicazioni rientrano in quei max 18 punti che possono essere attribuiti al curriculum. Più precisamente l'inizio dell'articolo dice che la commissione deve riservare questi 18 punti alla valutazione del curriculum degli studi universitari.
Ma il candidato ormai laureato ha terminato gli studi universitari :whistle: quindi una pubblicazione fatta dopo il conseguimento della laurea ossia quando non è più studente non può dar luogo a nessun punto valido, questo che è già chiaro da sè lo chiarisce nuovamente la nota ministeriale ma come vedi è già scritto nel regolamento.
Questo significa che se Tizio passa davanti a Caio per una pubblicazione fatta dopo la laurea, allora Caio può fare ricorso al TAR e dire che quel posto spetta a lui perchè in base al regolamento le pubblicazioni fatte dopo la laurea non rientrano nel curriculum degli studi universitari.
Ovviamente finora nessuno di noi aveva capito questa regola, l'abbiamo capito solo grazie a questa ormai celebre nota.
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Però allora sorge un altro problema: gli studi universitari in realtà si articolano in 3 cicli secondo il DM 509/1999 e il D.M. 270/2004:
il primo ciclo è il Corso di Laurea, il secondo ciclo include il Corso di Laurea Magistrale e Corsi di Master universitario di primo livello; il terzo ciclo include invece i Corsi di Dottorato di ricerca e i Corsi di Specializzazione.
( www.crui.it/crui/ECTS/siu.htm ; www.studenti.unige.it/offertaformativa/strutt_perc/ )
Per cui le eventuali pubblicazioni fatte nel corso di una specializzazione precedente (parlo per quelli che hanno già una specialità) o di un dottorato di ricerca precedente sono incluse e sono valide ai fini del concorso.
Resterebbero fuori quelle fatte da laureato ma non quelle fatte da specializzando o dottorando.
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ma non credo sia così facile da dimostrare che i neolaureati in attesa del concorso di specialità, ma che continuano a collaborare producndo lavori scientifici per l'università, siano AL DI FUORI degli "studi universitari".
Insomma, materia di discussione e di inevitabili reclami, in un senso o nell'altro, ce ne saranno di sicuro.
Certo è che questa nota che sovverte una prassi ormai acquisita negli anni passati esce con un tempismo comico in un momento tragico.
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