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14 Anni 1 Mese fa #163684 da dott_Davide_Matta
Medico competente, Tar: Sì agli igienisti

Medico competente e valore dei corsi formativi per l'esercizio della professione da parte dei medici specializzati in Igiene e medicina preventiva alla luce delle previsioni del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile del 2008. La quinta sezione del Tar Campania con sentenza n. 556 del 2 febbraio 2009, ha accolto il ricorso proposto da Maria Triassi, Presidente della sezione campana della Società italiana di Igiene, in ordine al silenzio-inadempimento, serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero dell'Istruzione e della Università e Ricerca, riguardo ai chiarimenti richiesti sul valore dei corsi formativi previsti dalla legge e sul regime transitorio da adottarsi nelle more della istituzione dei corsi in questione.
Il decreto dell'aprile scorso, per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto del 2007, n. 13, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 38 prevedeva che i medici, specializzati in Igiene e medicina preventiva, salvo che non svolgessero già l'attività di medico competente (o, comunque, l'abbiano svolta per almeno un anno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo), possono svolgere l'attività di medico competente a condizione di frequentare i percorsi formativi universitari "che dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il ministero della Salute". Allo stato, si evidenziava nel ricorso, tali corsi non sono stati attivati. Nel ricorso, inoltre, veniva specificato che tali corsi, per lo svolgimento del ruolo di medico competente, erano posti a carico unicamente degli specialisti in Igiene e medicina preventiva (nonché quelli in Medicina legale) e non anche in Medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica.
Il Tar, oltre a sancire il predetto obbligo, con riferimento al primo profilo (ovvero valore dei corsi formativi), ha evidenziato che essi "come appare desumibile dal tenore letterale dell'articolo 38 del Decreto legislativo n. 81 del 2008, sono soltanto una condizione per l'esercizio dell'attività di medico competente" e non titolo per l'iscrizione nell'elenco dei medici competenti.
Il Tar, inoltre, ha nominato commissario ad acta, per il caso di perdurante inottemperanza nel termine di 30 giorni dall'emissione del provvedimento, il prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di subdelega a idoneo funzionario dell'Ufficio tecnico giudiziario cui è preposto.

DOTT. DAVIDE MATTA
Specialista in medicina legale

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