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PARTITA IVA DURANTE CORSO MEDICINA GENERALE

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11 Anni 3 Settimane fa #194642 da shigeru1986
Si ok....infatti io non capisco gli eventuali limiti di fatturazione eventualmente imposti da corso....ma penso che con partita iva non ve ne siano....mi diresti dove posso leggere del limite a 3 mesi per la CA? grazie

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10 Anni 11 Mesi fa #195588 da Emanuele Maffongelli
In allegato quanto mi chiedevi.
Allegati:

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10 Anni 10 Mesi fa #195959 da fornice83
scusate ma quello che dite non è logico:qui c'è in allegato il regolamento del corso di medicina generale e non si parla di chiudere o non poter aprire partite iva. viene detto che non si può svolgere attività libero professionale e altri tipi di lavoror convenzionale tranne guardie mediche, turistiche sostituzione di mmg per i quali serve la partita iva:nel caso di guardia medica per i pazienti non residenti in regione che devono pagare al medico la prestazione ambulatoriale o domiciliare che deve rilasciare fattura e nel caso di sostituzioni di mmg (escludendo la fattura che si dovrebbe fare al medico) i vari certificati a pagamento che possono capitare e per i quali è richiesta regolare fattura. la questione della prestazione occasionale per noi non esiste:Ci sono poi alcuni casi nei quali non è applicabile il rapporto di prestazione occasionale fra i quali i professionisti intellettuali iscritti agli albi, in relazione alle attività regolamentate per le quali sia richiesta l’iscrizione. io ho quasi finito il corso e ho aperto la partita iva per le guardie mediche e per una sostituzione di tre settimane che dovrò fare questa estate e penso proprio di essere in regola

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10 Anni 10 Mesi fa #195960 da fornice83
Corsi a tempo pieno - Incompatibilita'
1. Il corso e' strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo
pieno implica la partecipazione alla totalita' delle attivita'
mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le
guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale
formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per
l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la
durata dell'anno. Conseguentemente, e' inibito al medico in
formazione l'esercizio di attivita' libero-professionali ed ogni
rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio
sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche
di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso
e', altresi', esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi
di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua
tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione
specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio dei
corsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far
sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto
notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di
incompatibilita' ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti
rapporti incompatibili.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28
dicembre 2001, ai medici in formazione sono consentite - unicamente
nei casi di accertata carente disponibilita' dei medici gia' iscritti
nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e
purche' compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le
sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonche' le
sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.
Nel conferimento dei suddetti incarichi, e' fatto onere alle regioni
ed alle province autonome di verificare preventivamente l'effettiva
sussistenza dello stato di carenza.
3. Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non e' consentita
la sostituzione del proprio tutor.
4. Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19,
comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilita' di estendere la
stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali.
In presenza di accertata incompatibilita' ne consegue l'espulsione
del medico tirocinante dal corso.
5. La frequenza al corso non comporta l'instaurazione di un
rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale ne' con i medici tutori.
6. Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico
impiego e' collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio,
in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni
legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile
ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.

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10 Anni 10 Mesi fa #195961 da Emanuele Maffongelli
Ma infatti nessuno sta dicendo il contrario. :) C'è solo un po' di confusione. La p.iva si può aprire o tenere. Se si superano i 5000€ /anno si deve aprire. Il triennio limita solamente le attività fatturabili alla guardia medica/turistica e sostituzioni di mmg. La confusione nasce dal fatto che anni or sono, alcune amministrazioni, hanno addirittura imposto la chiusura della p.iva previa iscrizione al corso.

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9 Anni 6 Mesi fa #203360 da ery88
Scusate so che non si dovrebbe fare ma vista la borsa così misera del corso di mmg avrei una domanda: se uno facesse qualche altro lavoro che ovviamente non è concesso dal regolamento, come puà la Asl accorgersene? Non penso che la Asl possa verificare tutte le fatture che uno fa durante l'anno o almeno era una mia idea.

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