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QUALI LAVORI SI POSSONO FARE?

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15 Anni 4 Mesi fa #154853 da milensci
Bogdani ha scritto:

Secondo contratto non lo puoi fare come lavoro a meno che non sei specializzanda non MMG, o sbaglio?

è quello che non riesco a capire..come specializzando (non medicina generale) si puo\' fare l\'intramuraria...questa è considerabile tale!?!? boh...

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15 Anni 4 Mesi fa #154893 da Bogdani
Devi chiedere alle persone che ti hanno offerto il contratto.

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15 Anni 4 Mesi fa #154897 da dobo
Risposta da dobo al topic Re:QUALI LAVORI SI POSSONO FARE?
insomma c\'è ancora molta confusioneper colpa di questa poca chiarezza ho dovuto rinunciare alle guardie proposte nel periodo natalizio per paura di essere cacciatoora di swicuro non mi hciameranno più!!ma a chi ci si può rivolgere?ho sentito parlare di un decreto ma dove si può leggere?nella regione Puglia continuano a dire \"è meglio che non fate nessun altro lavoro...già questo è pagato\"che rabbia!!

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15 Anni 4 Mesi fa #154899 da aleatica
ok, il corso sarà pure pagato ma uno ad una certa età vorrebbe pure iniziare a crearsi una vita, una famiglia, una casa e guadagnare 700 euro al mese non ti permette niente di tutto ciò...

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15 Anni 4 Mesi fa #154909 da Bogdani
Quello che dici è vero ( anche sei guadagna 800-850 euro al mese), ma si puo\' integrare il tutto con sostituzioni e guardie mediche.E\' dura, infatti bisognerebbe lottare per avere l\'equiparazione come gli specializzandi.

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15 Anni 4 Mesi fa #154916 da domenicomerendino80
Mi scuso con tutti (anche con chi mi scrive in privato) se vi rispondo slo adesso....Allora come detto temp fa, a tutto deve esserci una normativa di riferimento... è troppo semplice dire ... non fate niente che è meglio....anche se un fondo di verità c\'è.... ma purtroppo questa non è una risposta corretta e soprattutto non è professionale! La legge che regola il corso d formazione specifica in medicina generale è il DLgs 368/99 con le successive modifiche del DMS 7 marzo 2006. A questa legge va integrata la legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Tutti questi riferimenti si riferiscono sia agli \"specializzandi\" che ai \"corsisti\". Per quanto riguarda l\'incompatibilità, l\'articolo più chiaro è art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 2 octies L 26.05.2004 n.138 di modifica dell’art. 34 del DLgs 368/99 ed art 10 del DMS 7 marzo 2006 che recita \"Ai medici in formazione sono consentite – unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi – le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.\"Spero di esserVi stato d\'aiuto.

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