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NELLE LITI AL PAZIENTE L’ONERE DELLA PROVA

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8 Anni 5 Mesi fa #205979 da ThomasManca
Il Sole24Ore 25 Nov. ’15

NELLE LITI AL PAZIENTE L’ONERE DELLA PROVA

Aggiornato il codice penale, invertito l’onere della prova che torna a carico del paziente, riscritte le norme sulla responsabilità civile, riveduto e corretto il ruolo delle compagnie assicurative, il testo unificato sulla responsabilità professionale dei medici e degli altri operatori sanitari volta pagina sul capitolo quantomai spinoso del contenzioso sanitario. All’origine, secondo le stime, di quella "medicina difensiva" (prescrivere troppo per timore di incorrere in una causa intentata da un paziente) che peserebbe sul servizio sanitario per almeno 10 miliardi. Ora, dopo anni di stand-by parlamentare e complice l’accelerazione impressa dal ministero della Salute, la gestione del rischio sanitario è a una svolta: il testo che riordina la materia è avviato all’esame della Camera dei deputati. Dove parte delle norme - di sicuro quelle sulla responsabilità civile - sarà assorbita dalla legge di stabilità. Mentre il primo via libera all’intero articolato, è l’auspicio del relatore Federico Gelli (Pd), potrebbe arrivare entro gennaio.

Intanto, sono molte e di rilievo le novità in campo. Cambia la responsabilità sia civile, sia penale del medico: la prima sarà di natura extracontrattuale per tutti i camici bianchi che non siano liberi professionisti, e spetterà al paziente dimostrare di aver subito un danno. Mentre il codice penale si arricchisce di un articolo, il 590-ter: la morte o la lesione della persona assistita sono imputabili solo in caso di colpa grave e questa sarà comunque esclusa se il medico avrà rispettato le linee guida stilate da società scientifiche accreditate dal ministero. Ancora: le strutture sanitarie, tenute a stipulare una polizza assicurativa così come del resto tutti i medici, potranno rivalersi su questi solo a determinate condizioni. Esclusivamente per dolo o colpa grave e solo a risarcimento avvenuto, nel caso in cui il danneggiato, nel giudizio contro la struttura, non abbia convenuto anche il sanitario. In ogni caso l’azienda non potrà rivalersi per un importo superiore al quinto dello stipendio, mentre l’alt all'avanzamento di carriera sarà limitato ai tre anni successivi il passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa. Le cause più controverse prevedono la consulenza di periti esperti, esclusivamente specialisti nella materia.

Ma il passaggio in tribunale è l’extrema ratio: scatta l’obbligo di conciliazione, cui dovranno partecipare anche le compagnie. La mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare le parti che non si siano presentate al pagamento delle spese di consulenza e di lite e a risarcire la parte che è comparsa alla conciliazione.

La legge introduce poi l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, e istituisce infine presso Consap un fondo di garanzia ispirato alla Rc auto: risarcirà i danni d’importo superiore ai massimali previsti dai contratti stipulati dall’azienda o dal medico o provvederà nel caso in cui la compagnia sia fallita.

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