Se l'organizzazione dello studio medico si limita a quanto previsto dalla convenzione con il sistema sanitario nazionale, allora non bisogna pagare l'Irap. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza 24953 depositata ieri. La Corte ha ribadito che il medico di medicina generale convenzionato con il Ssn non svolge lavoro autonomo e quindi non deve pagare quella tassa. L'uso di apparecchiature mediche previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa non costituisce una prova di organizzazione autonoma del lavoro del medico.
La Cassazione ha inoltre precisato che «in relazione all'attività di medico, è insufficiente la motivazione a pagare l'Irap laddove enumera i beni strumentali utilizzati dal contribuente, ma non spiega per quale ragione li ritenga eccedenti la normale dotazione necessaria per l'esercizio della professione ed è incongrua laddove desume, dalla sola necessità di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla convenzione con il Ssn, la circostanza che debba necessariamente sussistere un'autonoma organizzazione per farvi fronte, dal momento che è ben possibile adempiere agli obblighi senza necessità di collaborazione altrui o significativi investimenti».
Fonti
Il Sole 24 Ore, pag. 33.