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PRESCRIZIONE PILLOLA DEL GIORNO DOPO NORLEVO

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10 Anni 7 Mesi fa #196924 da stella marina
CIAO durante una sostituzione mmg è venuta paziente per prescrizione pillola del giorno dopo...io le ho dato tutte le informazioni sui possibili effetti collaterali etc etc a voce...ma stupidamente non ho fatto firmare consenso informato scritto...purtroppo l'inesperienza...era la prima sostituzione e la prima prescrizione di norlevo non sapevo fosse necessario il consenso inf scritto....mi devo preoccupare?? :sick: :sick:

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10 Anni 7 Mesi fa - 10 Anni 7 Mesi fa #196927 da Fra Doctor
Risposta da Fra Doctor al topic PRESCRIZIONE PILLOLA DEL GIORNO DOPO NORLEVO
No, non devi preoccuparti in questo caso va bene anche in forma orale ma per le future prescrizioni ricordati di far firmare il consenso scritto; in ogni caso informa in maniera esauriente anche verbalmente la paziente.
Purtroppo in Italia non c'è mai nulla di certo, le leggi sono troppo spesso vaghe e lasciano libertà di interpretazione.

www.ordine-medici-firenze.it/index.php/f...2-consenso-informato
Il consenso informato in forma scritta
Da quanto detto sopra, è ormai chiaro che l’informativa e il consenso sono atti indispensabili e necessari per rendere legittimo l’atto medico. Ciò non significa, però, che l’informativa e il consenso debbano essere resi necessariamente in forma scritta. Anzi, nella generalità dei casi è sufficiente che informativa e consenso siano prestati in forma orale.
La forma scritta diventa necessaria o perché vi è una legge dello Stato che la rende obbligatoria, o perché il Codice di Deontologia Medica la richiede in situazioni particolari.
Le Leggi dello Stato che rendono necessaria la forma scritta sono le seguenti:
- DPR 16/06/1977 n. 409 in materia di trapianti di organi;
- Legge 05/06/1990 n. 135 in materia di AIDS;
- Decreto Ministeriale 15/01/1991 in materia di terapia con plasma derivati ed emoderivati;
- Decreto Ministeriale 27/04/1992 in materia di sperimentazione scientifica;
- Legge 12/08/1993 n. 201 in materia di prelievo ed innesto di cornea;
- Legge 08/04/1998 n. 94 in materia di uso di medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate;
- Legge 19/02/2004 n. 40 in materia di procreazione assistita.
Dal canto suo, il Codice di Deontologia Medica obbliga alla raccolta del consenso informato in forma scritta per le seguenti situazioni particolari:
- Prescrizione di farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzati al commercio, purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata (in pratica ricalca l’obbligo già previsto dalla Legge 94/1998);
- Prescrizione di terapie mediche non convenzionali, che possono essere attuate senza sottrarre il paziente a trattamenti scientificamente consolidati e previa acquisizione del consenso informato scritto quando si tratti di pratiche invasive o con più elevato margine di rischio, oppure quando il paziente ponga pregiudizialmente scelte ideologiche;
- Prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche che, a causa delle possibili conseguenze sull’integrità fisica della persona o per il grave rischio che possono comportare per l’incolumità della persona, rendano opportuna una manifestazione documentata della volontà del paziente. Nella pratica si tratta delle ipotesi di:
- Interventi chirurgici;
- Procedure ad alta invasività;
- Utilizzo di mezzi di contrasto;
- Trattamenti con radiazioni ionizzanti;
- Trattamenti che incidono sulla capacità di procreare;
- Terapie con elevata incidenza di reazioni avverse;
- Trattamenti psichiatrici di maggior impegno.
Al di fuori di queste ipotesi, il consenso può essere raccolto in forma orale, fermo restando che se il medico ritiene, in scienza e coscienza e motivatamente, di formalizzare tale consenso con un atto scritto, gli è comunque consentito farlo.
Ultima Modifica 10 Anni 7 Mesi fa da Fra Doctor.

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