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Dubbio sul prontuario

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11 Anni 9 Mesi fa #185379 da svevsvev
Dubbio sul prontuario è stato creato da svevsvev
Ciao a tutti,
sfogliando il prontuario oggi mi sono accorto di un farmaco, non ricordo quale, che era segnato di classe A ma con la dicituta, a fianco, RR. Com'è possibile che un farmaco da ricetta rossa sia ripetibile?cosa mi sfugge?

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11 Anni 9 Mesi fa #185384 da cataplema
Risposta da cataplema al topic Re:Dubbio sul prontuario
si è ossibile, vuol dire che ne puoi prescrivere più di una scatola. poi il num max di confezioni prescrivibili di norma è fissato da ss regionale, se fosse non ripetibile la ricetta potrebbe esserte solo per una.

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11 Anni 9 Mesi fa - 11 Anni 9 Mesi fa #185386 da
Risposta da al topic Re:Dubbio sul prontuario
Non c'è alcuna correlazione tra il fatto che un farmaco sia mutuabile e il regime di dispensabilità, cioè RR, RNR o altre modalità.
Gli antibiotici sono mutuabili ma tutti dispensabili con RR, mentre ad es. la nimesulide (FANS) è dispensabile tramite RNR ma è comunque mutuabile, ecc.
Il limite però, non vorrei sbagliarmi, è fissato dal Servizio Sanitario Nazionale, ma in definitiva non cambia nulla.

Inoltre sia su Ricetta SSN sia su ricetta bianca per i farmaci sottoposti a regime di RNR non sono previsti limiti quali-quantitativi; in sostanza puoi anche prescrivere due confezioni.
Quello che ha riportato Stefania non è perciò corretto ma di fatto in pochi lo sanno, come al solito la colpa non è del singolo ma del sistema che non ci informa ne ci prepara adeguatamente all'adempimento di certi formalismi, è assurdo che in medicina durante il corso di laurea non si studi la legislazione farmaceutica!
Però alla fine in genere sono pochi i casi che richiedono al medico la necessità di prescrivere più di una confezione per cui sia su ricetta bianca che su ricetta del SSN puoi "limitarti" a prescriverne una, ma ti ripeto che non c'è un limite, e se c'è viene interpretato come un limite di due confezioni max visto che su ricetta SSN è questo il numero max di confezioni prescrivibili (eccetto per gli iniettabili il cui limite è 6 confezioni; oppure ancora il limite è di 3 confezioni e non di 2 per le cpr nei pazienti che hanno l'esenzione per patologia).

Il limite è rappresentato dai 30 giorni max di durata della terapia in base alla posologia, ci sono poi dei casi particolari a seconda del tipo di farmaco o preparazioni, ad es. proprio nel caso della nimesulide i giorni sono 15, per cui di fatto in questo caso puoi prescrivere al max una confezione di 30 unità posologiche.
Spero di non averti confuso le idee  ;D

Comunque per tagliare la testa al toro, non preoccuparti troppo di queste cose, nel senso di numero di confezioni, perchè anche nel caso sbagliassi la colpa non è tua ma è il farmacista che deve preoccuparsi del numero corretto di confezioni da dispensare. Es: facciamo il caso della nimesulide, tu ne prescrivi due ma siccome  per questo farmaco diciamo che il limite è di una confezione, il farmacista ne consegnerà una soltanto.
Per qualsiasi dubbio in merito ti invito a consultare un testo aggiornato di legislazione farmaceutica, io ho sempre suggerito il Marchetti-Mighetti, testo di riferimento in questo settore.

Fondamentalmente devi preoccuparti di adempiere a questi formalismi per la RNR:
-il cognome e nome del paziente oppure il codice fiscale  (qualora l'assistito non voglia far comparire il proprio nome e cognome);
-il codice di esenzione, in caso di prescrizione redatta su ricettario SSN (nota del Min. Salute del 11 giugno 2006).
-la data e firma: il medico deve essere chiaramente identificabile mediante chiara indicazione delle sue generalità (es. mediante timbro o carta intestata).

Ti lascio dei link che spero ti possano esser utili:
wiki.federfarmaroma.com/images/b/b7/La_r...ureati_nov._2011.pdf
In questo documento fai però attenzione perchè ci sono alcuni errori, a pag 10 viene indicato che il decreto che norma il farmaco sia il 519/06 invece si tratta del 219/06, ma esiste un errore assai più grave alla pag 11 che di fatto è in contrasto con quanto riportato alla pag precedente, quindi non considerare questa pagina infatti per le RR l'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la ripetibilità della vendita. Non mi pare per il resto di aver notato altri errori. Ma ti ripeto alla fine questi aspetti hanno un'importanza relativa perchè è il farmacista che si occupa della dispensabilità.

nuke.ordinefarmacistiroma.it/LinkClick.a...%3D&tabid=88&mid=656
www.federfarmaservizi.it/files/bignews/n...ricetta%20medica.pdf
appuntiesamictf.myblog.it/archive/2011/03/03/legislazione.html
www.federfarma.lombardia.it/documents/gu...zione_ricetta_v3.pdf
www.icffarmacisti.it/legislazione/ricetta-non-ripetibile.html
www.galenotech.org/ricette%20mediche.htm

www.ordinemedicivenezia.it/pagine/index....odule=News&Detail=34
1) La ricetta RIPETIBILE è valida per 6 mesi (in precedenza 3 mesi).
Fa eccezione la ricetta RIPETIBILE per le Benzodiazepine (Tavor, Lexotan, ecc.) che vale 30 giorni.

2) Obbligo per le ricette NON RIPETIBILI di indicare il Codice Fiscale del paziente è non più il Nome /Cognome nei casi specifici per la riservatezza dei dati personali.

Il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 completo su :
www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06219dl.htm

Selezione di alcuni articoli di interesse specifico

                                                                                              Art. 88.
                                                                      Medicinali soggetti a prescrizione medica

1. I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:

a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;

b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;

c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;

d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell'AIFA.

2. I medicinali di cui al comma 1, quando non hanno le caratteristiche dei medicinali previsti dagli articoli 89, 92 e 94, devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

3. La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 e' consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la ripetibilità della vendita. Sono in ogni caso fatte salve le diverse prescrizioni stabilite, con riferimento a particolari tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della salute.

                                                                                          Art. 89.
                                  Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.

4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.

5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione.

                                                                                        Art. 90.
                                                  Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale

1. I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.

2. Ferma restando la disciplina del testo unico richiamato al comma 1, i medicinali soggetti a prescrizione medica speciale possono essere sottoposti anche ad altre limitazioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni che ne assicurano l'attuazione.

                                                                                      Art. 91.
                                                      Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa

1. I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione e' limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94.

                                                                                      Art. 148.
                                                                            Sanzioni amministrative

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell'articolo 89 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro.
Ultima Modifica 11 Anni 9 Mesi fa da .

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