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Cassazione: Reato di omissione di atti di ufficio

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18 Anni 3 Mesi fa #4781 da ThomasManca
Diritto SanitarioCorte di Cassazione - Sez. PenaleIn quali casi la attivita\' del medico di guardia medica concretizza il reato di omissione di atti di ufficioNella ipotesi in cui un sanitario (addetto al servizio di guardia medica) non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti di ufficio solo quando sia comprovato che l\'urgenza prospettata dal paziente era effettiva e reale. Appare corretta la valutazione da parte del sanitario che ha ritenuto , secondo scienza e coscienza e sulla base di quanto rappresentato telefonicamente al suo esame, la insussistenza di aspetti di obiettiva gravit? e urgenza nella condizione del paziente in stato di iperpiressia escludendo la necessit? di una visita immediata.( www.dirittosanitario.net ) Sentenza n. 35035 del 29-09-2005?. omissis?Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in integrale riforma della sentenza in data 23 febbraio 2001 del Tribunale di Parma, ha assolto V. Paola perch? il fatto non costituisce reato dal delitto di cui agli art. 81 e 328 c.p., contestatole perch?, nella sua qualit? di medico in servizio di guardia medica e come tale incaricata di un pubblico servizio, si era rifiutata, bench? richiesta da personale infermieristico, di recarsi presso la Casa Protetta di Colorno a visitare due anziani pazienti instato di iperpiressia, tra l\'altro prescrivendo a mezzo telefono ad una di essi un antibiotico.Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale, lamentando l\'erronea applicazione della legge penale e il difetto di idonea motivazione. Infatti era apodittica, e contraddetta dalla prescrizione in una occasione di un antibiotico, la conclusione della Corte territoriale, secondo cui \"la condizione delle due pazienti, come prospettata telefonicamente, non presentava carattere di urgenza e lasciava al medico margini di valutazione discrezionale circa la necessit? del suo intervento\" e che pertanto non era ravvisabile l\'elemento psicologico del contestato reato. Era, dunque, scorretto, il riferimento dei Giudici di merito ad una discrezionale valutazione secondo scienza e coscienza di una situazione di fatto, essendo al contrario evidente la consapevole decisione di non effettuare le doverose visite mediche onde accertarsi delle effettive condizioni fisiche dei due pazienti. Le esposte doglianze non possono essere condivise.Nella giurisprudenza di questa Corte risulta consolidata la linea interpretativa secondo cui, nell\'ipotesi in cui un sanitario (addetto al servizio di guardia medica) non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti di ufficio solo quando sia comprovato che l\'urgenza prospettata dal paziente era effettiva e reale.A tale principio, qui condiviso, si ? correttamente attenuta la Corte territoriale, che ha illustrato con logica motivazione, come tale non censurabile in questa sede, il proprio convincimento circa la giusta valutazione da parte del sanitario, secondo scienza e coscienza e sulla base di quanto rappresentato, delle due situazioni sottoposte telefonicamente al suo esame, ed in particolare della insussistenza di aspetti di obiettiva gravit? e urgenza nella condizione delle due anziane pazienti in stato di iperpiressia e, quindi, della necessit? di una immediata visita. In tal senso appare esauriente il riferimento dei giudici di appello alle prescrizioni, in entrambe le occasioni, di appropriati medicinali ed alla mancanza di ulteriori richieste di soccorso, nonostante esplicito invito all\'atto della prima richiesta di intervento, di essere avvertito qualora il consigliato antipiretico non avesse attenuato lo stato febbrile o fossero apparse altre preoccupanti manifestazioni.Ne deriva che la sentenza impugnata ? immune dai vizi di erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione rappresentati dal Procuratore generale ricorrente, per cui il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M.Rigetta il ricorso.Cos? deciso in Roma, il 18 maggio 2005.Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005

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