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Info prescrizione pillola
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Estratto da un documento congiunto SIC e SMIC
www.smicontraccezione.it//Documenti//Utenti/cepositionpaper.pdf
Relativamente alla prescrizione della contraccezione d’emergenza alle minori, va sottolineato che nella legge 405/1975 sulla istituzione dei consultori familiari, all’art. 1 non è espresso alcun divieto di fruizione della contraccezione da parte delle minori. Inoltre, la legge 194 del 1978 all’ art. 2, come già detto, permette esplicitamente la prescrizione di contraccettivi anche alle minori.
Se è da ritenersi ormai accertata la possibilità di somministrare la contraccezione d’emergenza alle minori che la richiedono anche in assenza dei legali rappresentanti (purchè ne siano acquisite la conoscenza della maturità psichica raggiunta, le condizioni di salute e le motivazioni che le inducono alla scelta indicata), è tutt’ora dibattuta l’età minima. Molti ritengono essere i 13 anni il limite minimo per la liceità prescrittiva desumendolo dall’art. 5della legge 66/1996 “Norme contro la violenza sessuale”
www.ordinemedicifc.it/index.php?option=c...ad&gid=431&Itemid=56
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In un precedente topic si era parlato dell'argomento e si era risposto, ma ribadisco che secondo la legge la pillola del giorno dopo (levonorgestrel) non è una pillola abortiva, e dunque non rientra nella casistica dell’obiezione di coscienza, cioè la libera scelta di un medico di non effettuare un aborto. La clausola di coscienza è però prevista nell’articolo 22 del codice deontologico e consiste nel contrasto con il convincimento del personale medico, il quale può applicare questa clausola soltanto se la donna non è in pericolo di vita, e sempre indicando il nome di un non obiettore che potrebbe fornire il medicinale.
Se il medico perciò si rifiuta non incorre in sanzioni, esiste il diritto all'obiezione di coscienza, però vorrei precisare che tale diritto (sacrosanto, ma tale è anche quello della paziente) è inteso come obiezione all'aborto e non alla prescrizione di un farmaco che non è abortivo ma contraccetivo. Quindi non c'è ragione alcuna di rifiutare la pillola del giorno dopo salvo eventuali controindicazioni legate allo stato della paziente.
Gli obiettori devono dichiararsi anticipatamente, in modo da consentire alle Asl di organizzare i servizi così da garantire a chi lo richiede l'accesso al farmaco. Inoltre i medici obiettori sono obbligati, nel momento in cui rifiutano di prescriverla, a indicare la sede in cui la pillola può essere resa disponibile; il medico che non opera secondo queste modalità può incorrere in un procedimento disciplinare con eventuali sanzioni.
Mi permetto di intervenire e precisare un paio di punti per maggiore chiarezza e lo faccio prospettando le due possibili situazioni davanti a cui il medico si può trovare:
1) Alla richiesta di una paziente di prescrizione di levonorgestrel il medico può rifiutarsi di effettuare la prescrizione appellandosi all'art. 22 del codice deontologico (se la prescrizione è contraria alla propria coscienza) dovendo però fornire alla paziente tutte le informazioni necessarie per ottenere la prescrizione (questo è indicato come obbligo). NON si tratta di "obiezione di coscienza" propriamente detta; è la c.d. "clausola" di coscienza. In definitiva: si può rifiutare la prescrizione della "pillola del giorno dopo" indicando alla paziente un collega o una struttura dove poterla ottenere.
2) Se la paziente chiede l'IVG che è regolamentata dall 194/78 allora il medico si può (e si deve) rifiutare solo se è obiettore di coscienza e questo rifiuto è normato non più dall'art. 22 del codice deontologico ma dall'art. 9 della legge 194/78. Questa è "obiezione di coscienza". Ovviamente il medico deve aver preventivamente comunicato alla ASL e all'Ordine la propria obiezione di coscienza (non esiste nessun modulo, è necessario scrivere una lettera). Solo in questo caso se, obiettore, partecipa alla IVG in un qualsiasi momento allora esistono sanzioni (ma non so essere più preciso).
Spero di essere stato chiaro
Sir 26, 14
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La clausola di coscienza è però prevista nell’articolo 22 del codice deontologico e consiste nel contrasto con il convincimento del personale medico, il quale può applicare questa clausola soltanto se la donna non è in pericolo di vita, e sempre indicando il nome di un non obiettore che potrebbe fornire il medicinale.
Si dice di indicare un medico non obiettore, ma trattandosi di levonorgestrel e quindi di terapia considerata non abortiva (come facevi giustamente notare tu) non si tratta di obiezione di coscienza, ma di clausola e in tal senso non si può parla di medico "obiettore".
Se il medico perciò si rifiuta non incorre in sanzioni, esiste il diritto all'obiezione di coscienza, però vorrei precisare che tale diritto (sacrosanto, ma tale è anche quello della paziente) è inteso come obiezione all'aborto e non alla prescrizione di un farmaco che non è abortivo ma contraccetivo.
Anche qui c'è un po' di confusione tra obiezione di coscienza e clausola.
Quindi non c'è ragione alcuna di rifiutare la pillola del giorno dopo salvo eventuali controindicazioni legate allo stato della paziente.
Questo è falso. La ragione per non prescrivere la "pillola del giorno dopo" è il fatto che questo contrasta con la coscienza del medico.
Gli obiettori devono dichiararsi anticipatamente, in modo da consentire alle Asl di organizzare i servizi così da garantire a chi lo richiede l'accesso al farmaco.
Ancora, non si tratta di medici obiettori. (Paradossalmente) io potrei essere un medico obiettore di coscienza (cioè ai sensi delll'art. 9 della 194/78) ma prescrivere ugualmente il levonorgestrel.
Inoltre i medici obiettori sono obbligati, nel momento in cui rifiutano di prescriverla, a indicare la sede in cui la pillola può essere resa disponibile; il medico che non opera secondo queste modalità può incorrere in un procedimento disciplinare con eventuali sanzioni.
Stesso discorso; chi si rifiuta di prescrivere il levonorgestrel NON è un obiettore di coscienza. Rimane comunque vero, come scrivi, che si deve indicare alla paziente il modo di farsi prescrivere il farmaco.
Scusa se sono puntiglioso, ma è difficile orientarsi in questo campo e più siamo chiari e precisi e meglio è!
Sir 26, 14
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Aggiungo un ultima mia personale considerazione: il medico che si rifiuta di prescrivere il levonorgestrel solo su falsi dettami di credenze pseudoreligiose o per risveglio di coscienza, ignora del tutto il meccanismo d'azione di tale molecola, e mi preoccupa che un medico che è uomo di scienza si faccia influenzare da fattori esterni che nulla hanno a che vedere con la scienza ma con altre discipline degne di rispetto.
Il levonorgestrel non è un farmaco abortivo e questa non è la mia opinione ma è un fatto scientificamente acclarato, per questo dico che l'unico motivo per cui un medico, in scienza e coscienza, può esimersi dal prescriverla è quello di un eventuale controindicazione al farmaco.
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È che trattandosi di leggi e leggine anche i dettagli sono importanti e gli (eventuali) fraintendimenti possono poi tradursi in scelte non consapevoli e questo non è giusto né per il medico né per i pazienti.
Sir 26, 14
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