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Regolamento di Guardia Medica

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15 Anni 11 Mesi fa #134049 da anute
Ciao a tutti!Volevo fare una domanda forse banale, ma dove posso trovare la normativa che regolamenta il lavoro della guardia medica?Le cose che so sono tutte per \"sentito dire\": non puoi fare presctizioni che superino i tre giorni di terapia ecc... ma ci sarà un regolamento scritto che regola il servizio di continuità assistenziale da qualche parte no?!Se mi diceste dove si può trovare vi sarei molto grata.grazzissime! anna

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15 Anni 10 Mesi fa #143946 da
Risposta da al topic Re:Regolamento di Guardia Medica
se cerchi su internet l\'accordo nazionale medicina generale 2005 (che credo dovrebbe essere l\'ultimo) troverai una sezione riguardante la guardia medica. se riesco lo posto di seguito.in ogni caso potresti leggere il libro guardia medica di antonicelli che ti consiglia su come operare anche sul piano legale.CAPO IIILA CONTINUITA’ ASSISTENZIALEART. 62 - CRITERI GENERALI.1. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza per l\'intero arco della giornata e per tutti igiorni della settimana, le aziende, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi enel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, organizzano le attività sanitarieper assicurare le realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili, dalleore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8di tutti i giorni feriali.2. Il servizio di continuità assistenziale è indirizzato a tutta la popolazione, in ambitoaziendale, in ogni fascia di età, sulla base di uno specifico livello assistenziale. Le prestazionisono realizzate da:a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti delpresente Capo;b) da medici di cui alla lettera a) organizzati in forme associative con i medici diassistenza primaria per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favorein ambiti territoriali definiti;c) da un singolo convenzionato per l’assistenza primaria residente nell’ambitoterritoriale;Per quanto previsto dalle lettere b), c) le attività di Continuità assistenziale possono essereassicurate anche in forma di servizio attivo in disponibilità domiciliare.3. Nell’ambito delle attività in equipe, Utap o altre forme associative delle cure primarie, aimedici di continuità assistenziale sono attribuite funzioni coerenti con le attività dellamedicina di famiglia, nell’ambito delle rispettive funzioni, al fine di un più efficace interventonei confronti delle esigenze di salute della popolazione.4. L’attività di continuità assistenziale può essere svolta in modo funzionale, nell’ambitodelle équipes territoriali, secondo un sistema di disponibilità domiciliare o in modostrutturato, in sedi territoriali adeguatamente attrezzate, sulla base di appositedeterminazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali.5. Nell’ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuitàassistenziale in uno specifico ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelliadeguati a facilitare le attività istituzionali e l’integrazione tra le diverse funzioni territoriali.6. I compensi sono corrisposti dall\'Azienda, a ciascun medico che svolge l\'attivita\' nelleforme di cui al comma 2 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti incarico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportataa ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.7. Nell’ambito degli Accordi regionali, per garantire la massima efficienza della reteterritoriale e la integrazione con quella ospedaliera, limitando le soluzioni di continuità neipercorsi di assistenza al cittadino, si possono prevedere meccanismi di operatività sinergicatra il servizio di continuità assistenziale e quello di emergenza sanitaria territoriale al fine diarricchire il circuito professionale dell’emergenza e della medicina di famiglia.103ART. 63 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE.1. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sulBollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti diassistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito diformale determinazione delle Aziende, previa comunicazione al comitato aziendale di cuiall’art. 23, rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corsonell\'ambito delle singole Aziende.2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quantostabilito dal precedente comma 1:a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuitàassistenziale nelle aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichivacanti o in aziende di altre regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domandadi inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolaririspettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni nell\'incarico dal qualeprovengono e che al momento dell\'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altreattività a qualsiasi titolo nell\'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta perincarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con uncarico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili finoalla concorrenza di metà dei posti disponibili in ciascuna azienda e i quozienti funzionaliottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità inferiore. In caso didisponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l\'anno in corso.3. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano allaRegione apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, inconformità allo schema di cui agli Allegati Q/1 o Q/4.4. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lettera b) del comma 2sono graduati nell\'ordine risultante dai seguenti criteri:a) attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale;b) attribuzione di punti 10 a coloro che nell’ambito della Azienda nella quale è vacantel’incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti lascadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoriaregionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;c) attribuzione di punti 10 ai medici residenti nell\'ambito della Regione da almeno due anniantecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda diinclusione nella graduatoria regionale di settore e che tale requisito abbiano mantenutofino alla attribuzione dell’incarico.5. Le graduatorie di cui al precedente comma 4 vengono formulate sulla base dei punteggirelativi e apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente lo o gli incarichivacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.6. La Regione, o altro soggetto da essa incaricato per l’espletamento dei compiti previsti dalpresente articolo, provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, ditutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati,presso la sede indicata dall\'Assessorato regionale alla Sanità, in maniera programmata e peruna data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.7. La Regione o altro soggetto incaricato, interpella prioritariamente i medici di cui allalettera a) del precedente comma 2 in base alla anzianità di servizio effettivo in qualità diincaricato a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale o ex-guardiamedica, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili; laddove risulti necessario,interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 2 in baseall\'ordine risultante dall\'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 4 e sulla basedel disposto di cui al comma 7 e 8 dell\'articolo 16 della presente Accordo..1048. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi delprecedente comma 2, lettera a) è determinata sommando:a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica inqualità di incaricato a tempo indeterminato;b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medicanell’incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lettera a).c) una anzianità pari a 18 mesi per trasferimenti interregionali con provenienza da aziendedi cui all’art. 64, comma 4.9. A parità di anzianità per i medici di cui al comma 2, lett. a) e di quelli di cui al comma 5del presente articolo, prevalgono nell’ordine la minore età, il voto di laurea e infinel’anzianità di laurea.10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all\'incarico. Il medico impossibilitato apresentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma o raccomandatacon ricevuta di ritorno, indicando l\'ordine di priorità per l\'accettazione tra gli incarichivacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile tra gliincarichi vacanti indicati dal medico concorrente11. La Regione, espletate le formalità per l\'accettazione dell\'incarico, comunica gli attirelativi all\'Azienda interessata, la quale conferisce definitivamente l\'incarico a tempoindeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicatoall’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione deltermine di inizio dell\' attivita\', da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici12. Il medico che ha accettato l’incarico deve inoltrare all’azienda interessata unadichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione delladomanda aveva in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti dipensione, e posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera \"L\". Lasituazione di incompatibilita\' dovrà comunque cessare all’atto del conferimento definitivodell’incarico.13. Se il medico incaricato e\' proveniente da altra Regione, l\'Azienda comunicaall\'Assessorato alla sanità della regione di provenienza e a quella del luogo di residenza, ovenon coincidenti, l\'avvenuto conferimento dell\'incarico, ai fini della verifica di eventualiincompatibilita\' e per gli effetti di cui al successivo comma 16.14. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all\'art. 24 e nel rispetto dei precedenticommi, puo\' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all\'abbreviazione deitempi necessari al conferimento degli incarichi.15. È cancellato dalla graduatoria regionale, o di settore se presente, valida per l’anno incorso per la continuità assistenziale, il medico che abbia accettato l\'incarico ai sensi delpresente articolo.16. Il medico, già titolare di incarico, che concorre all\'assegnazione di un incarico vacante,per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall\'incarico di provenienza.105ART. 64 – RAPPORTO OTTIMALE.1. Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del servizio di continuitàassistenziale nelle singole Aziende, le Regioni definiscono, anche sulla base delle propriecaratteristiche orogeografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno dei medici dicontinuità assistenziale di ciascuna singola ASL, che è determinato secondo un rapportoottimale medici in servizio/abitanti residenti.2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, il numero dei medici inseribili neiservizi di continuità assistenziale di ciascuna ASL è definito dal rapporto di riferimento 1medico ogni 5000 abitanti residenti.3. Le Regioni possono indicare, per ambiti di assistenza definiti, un diverso rapportomedico/popolazione. La variabilità di tale rapporto, in aumento o in diminuzione, deveessere concordata nell’ambito degli Accordi regionali e comunque tale variabilità non puòessere maggiore del 30% rispetto a quanto previsto al comma 2.4. Le Aziende che dispongano di medici in servizio nella continuità assistenziale in esuberorispetto al rapporto ottimale come definito al comma 2, (tenuto conto delle variazioni di cuial comma 3), non possono attribuire ulteriori incarichi fino al riequilibrio di tale rapporto.5. Nell’ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di mobilità intraaziendale.106ART. 65 – MASSIMALI.1. Il conferimento dell\'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene perun orario settimanale di 24 ore.2. Ai medici di continuità assistenziale titolari di incarico a 24 ore, che esercitano l’attività informe associative funzionali ed a progetti assistenziali ad essa correlati, definiti nell’ambitodegli Accordi regionali ed Aziendali, sono attribuite ulteriori 4 ore per attività istituzionalinon notturne collegate anche con prestazioni aggiuntive e non concorrono alladeterminazione del massimale orario. Sono fatti salvi gli Accordi regionali vigenti in materia.3. I medici già incaricati alla data di entrata in vigore del presente Accordo per un numero diore settimanali pari o inferiore a 12, mantengono tale incarico anche in deroga al precedentecomma 1 ma sono tenuti a concorrere all’aumento orario qualora nell’ambito della Aziendasi determinino incarichi orari vacanti. Il rifiuto di completare l’orario fino alla concorrenza dialmeno 24 ore settimanali comporta la decadenza dall’incarico.4. In caso di organizzazione del servizio in forme associative strutturali delle cure primarie oin UTAP, il conferimento dell’incarico è di norma a 38 ore settimanali, di cui 14 in attivitàdiurna feriale.5. L\'incarico di 38 ore settimanali comporta l’esclusività del rapporto e non e\' conferibile neiconfronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per lapediatria di libera scelta, indipendentemente dal numero di scelte in carico, che non rinuncicontestualmente a tali incarichi. Quello a 24 ore può essere conferito solo in presenza di unnumero di scelte pari o inferiore rispettivamente a 650 o 350.6. La cessazione dell’incarico per il raggiungimento del limite di scelte di cui al comma 5, neiconfronti dei medici titolari di incarico di continuità assistenziale ha effetto dal sesto mesesuccessivo a quello in cui si determina il superamento del numero di scelte compatibile.7. Ai fini di cui al precedente comma 6 l’Azienda è tenuta a comunicare al medico ilraggiungimento del limite di scelte previsto dal comma 5 nel mese in cui tale situazione sidetermina e le conseguenze del raggiungimento di tale limite (cessazione dell’incarico dicontinuità assistenziale).8. Prima di esperire la procedura di pubblicazione di eventuali incarichi vacanti, gli oraridisponibili all’interno dell’Azienda vengono comunicati ai medici già titolari di incarico atempo indeterminato inferiore a 24 ore settimanali, ed assegnati fino a concorrenza delmassimale orario, secondo l\'ordine di anzianità di incarico nella stessa Azienda, l\'anzianitàdi laurea e la minore età.9. L\'orario complessivo dell\'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenzialesommato a quello risultante da altre attività compatibili non può superare le 38 oresettimanali.10. Il medico titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato chedetenga anche un rapporto convenzionale di assistenza primaria o di pediatria di base finoalla concorrenza rispettivamente di 350 e di 150 scelte, può svolgere attività di liberaprofessione strutturata fino ad un massimo di 8 ore settimanali.11. Il medico decade dall\'incarico qualora:a) insorga una situazione di incompatibilità;b) rifiuti l’incremento orario ai sensi del precedente comma 3c) non riduca l’orario delle attività compatibili nella fattispecie di cui al comma 9.10712. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 11, la Azienda contesta al medico lasituazione di incompatibilità entro 30 giorni dalla sua rilevazione e sulla base delleprocedure dell’art. 30 definisce la cessazione del rapporto convenzionale.13. Il disposto di cui al comma 11 si applica a partire dal primo giorno del mese successivoa quello nel quale l’Azienda definisce e comunica al medico la cessazione del rapportoconvenzionale.14. Gli Accordi regionali disciplinano le modalità con cui le Aziende possono attribuire,eccezionalmente, per esigenze straordinarie a garanzia della continuità del servizio elimitatamente nel tempo, eventuali ore di attività eccedenti l’orario settimanale di incarico,escluso l’orario di cui al comma 2.108ART. 66 – LIBERA PROFESSIONE.1. La libera professione può essere esercitata al di fuori degli orari di servizio, purché essanon rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.2. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda appositadichiarazione in coerenza col disposto del comma 1.3. Nell\'ambito dell\'attività libero professionale il medico di continuità assistenziale puòsvolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all\'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e suesuccessive modificazioni e integrazioni.4. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità diattuazione del presente articolo, secondo quanto disposto dall’art. 14.109ART. 67 - COMPITI DEL MEDICO.1. Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili aicittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio. In presenza di formeassociative strutturate delle cure primarie e di attività organizzata in equipe, l’attività dicontinuità assistenziale è erogata nei confronti della popolazione che ha effettuato la sceltain favore dei medici facenti parte dell’associazione medesima.2. Il medico che assicura la continuità assistenziale deve essere presente, fin dall\'inizio delturno in servizio attivo, nella sede assegnatagli dalla Azienda o nelle altre modalitàspecifiche previste per le equipes, le UTAP o altre forme associative delle cure primarie, erimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari oterritoriali.3. In relazione al quadro clinico prospettato dall\'utente o dalla centrale operativa, il medicoeffettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, riconosciuti tali sulla base di apposite lineeguida nazionali o regionali. Secondo le indicazioni aziendali, in particolari situazioni dinecessità e ove le condizioni strutturali lo consentano, il medico può eseguire prestazioniambulatoriali definite nell’ambito degli Accordi regionali.4. Nell’ambito delle attività in Equipe o in UTAP o in altre forme organizzative delle cureprimarie, con Accordi regionali, possono essere sperimentate forme di triage per realizzarerisposte di continuità assistenziale maggiormente appropriate.5. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore.6. A livello aziendale sono definite le modalità di esercizio dell’attività, ai fini dell’eventualeorganizzazione dell’orario, anche ai fini del ristoro psico-fisico del medico, particolarmentenei mesi estivi.7. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazionidevono avere per oggetto:a - nome, cognome, età e indirizzo dell\'assistito;b- generalità del richiedente ed eventuale relazione con l\'assistito (nel caso che sia personadiversa);c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;d - ora dell\'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell\'interventorichiesto ed effettuato.8. Per le prestazioni effettuate, il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuitàassistenziale in capo al medico di libera scelta, è tenuto a compilare, in duplice copia, ilmodulario informativo (Allegato M), di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o allastruttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all\'assistito, e l\'altra viene acquisitaagli atti del servizio.9. Il medico utilizza solo a favore degli utenti registrati, anche se privi di documentosanitario, un apposito ricettario, con la dicitura \"Servizio continuità assistenziale\", fornitoglidalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per unmassimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile sulla basedel ricettario di cui alla Legge 326/2003 e secondo le disposizioni vigenti in materia.10. Il medico in servizio attivo deve essere presente fino all\'arrivo del medico che continua ilservizio. Al medico che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno, anche peresigenze di servizio, spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamentodel servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.11. Il medico di continuità assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamenteallertare il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso.11012. Il medico in servizio di continuità assistenziale può eseguire, nell’espletamentodell’intervento richiesto, anche le prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffariodell’Allegato D, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e unminore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.13. Le prestazioni di cui al precedente comma 12 sono retribuite aggiuntivamente rispetto alcompenso orario spettante.14. Nell’ambito degli Accordi regionali e sulla base del disposto dell’art. 32, è organizzata lacontinuità dell’assistenza ai cittadini non residenti nelle località a forte flusso turistico.15. Nell’espletamento delle attività di cui al precedente comma, il medico è tenuto autilizzare, il modello prescrizione-proposta del SSN secondo le disposizioni vigenti, indicandola residenza dell\'assistito.16. Sono inoltre obblighi e compiti del medico:a) la redazione di certificazioni obbligatorie, quali: certificazione di malattia per i lavoratoriturnisti, la certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi laddove prevista;b) l\'adesione alla sperimentazione dell\'equipes territoriali, con particolare riferimento allacontinuità dell’assistenza nelle strutture protette e nei programmi di assistenza domiciliare;c) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitarionazionale, in relazione alle tematiche evidenziate all\'art. 45 comma 4;d) la segnalazione personale diretta al medico di assistenza primaria che ha in caricol\'assistito dei casi di particolare complessità rilevati nel corso degli interventi di competenza,oltre a quanto previsto dall\'art. 69;e) la constatazione di decesso.17. Il medico di continuità assistenziale partecipa alle attività previste dagli Accordi regionalie aziendali. Per queste attività vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso,analogamente agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano. Tali attivitàsono primariamente orientate, in coerenza con l’impianto generale del presente Accordo, apromuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, anchemediante la regolamentazione di eventuali attività ambulatoriali.18. Con gli accordi regionali e aziendali sono individuati gli ulteriori compiti e le modalità dipartecipazione del medico di continuità assistenziale alle attività previste nelle equipesterritoriali, nelle Utap e nelle altre forme organizzative delle cure primarie.111ART. 68 - COMPETENZE DELLE AZIENDE.1. L\'Azienda è tenuta a fornire al medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale,necessari all\'effettuazione degli interventi propri del servizio, sulla base del relativoprotocollo definito nell’ambito degli Accordi regionali.2. L\'Azienda garantisce altresì che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, di adeguatemisure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi igienici.3. L’Azienda, sentiti i medici interessati, predispone i turni e assegna, sentiti i comitatiprovinciali per la sicurezza pubblica in merito all’applicazione del d. Lgs. 626/94, le sedi diattività nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.4. L’Azienda, sulla base di apposito Accordo regionale, provvede altresì:a) alla disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti di telefono mobile e dicaratteri distintivi, che ne permettano l\'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate, su supporto magneticoo digitale, presso le sedi operative;c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico deifarmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici dicontinuità assistenziale.5. Nell’ambito degli Accordi regionali, sono definite le competenze delle Aziende in caso diattivazione della continuità assistenziale nell’ambito delle UTAP, delle équipes territoriali odelle altre forme organizzative strutturali delle cure primarie.112ART. 69 - RAPPORTI CON IL MEDICO DI FIDUCIA E LE STRUTTURE SANITARIE.1. Ai fini del corretto rapporto tra i medici di continuità assistenziale e le Aziende sanitarielocali in merito al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel cheriguarda gli aspetti sanitari, ed il rispetto delle norme in essi contenute, le Regioniindividuano, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, iservizi e le figure dirigenziali preposte.2. I medici convenzionati di cui al presente Capo sono tenuti a collaborare con le suddettestrutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presenteconvenzione.3. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuità dell’assistenza ed un efficaceintegrazione delle professionalità operanti nel territorio, interagisce con il medico di fiducia econ le strutture aziendali, secondo modalità da definirsi nell’ambito degli Accordi regionali.4. In attesa che le regioni definiscano le procedure di cui ai commi precedenti del presentearticolo, e modelli di interazione professionale, il sanitario in servizio, al fine di assicurare lacontinuità assistenziale in capo al medico di libera scelta, è tenuto a compilare, in duplicecopia, il modulario informativo (allegato \"M\"), di cui una copia è destinata al medico difiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all\'assistito, e l\'altraviene acquisita agli atti del servizio.5. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l\'utente proviene da altraregione o da Stato straniero.6. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dalsoggetto, l\'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e - se delcaso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia edosservazione che egli ritenga utile evidenziare.7. Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non presentino caratteristiche diindifferibilità.113ART. 70 – SOSTITUZIONI E INCARICHI PROVVISORI.1. Il medico che non può svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dallaAzienda, che provvede alla sostituzione secondo le procedure di cui ai commi successivi.2. Gli Accordi Regionali, in attesa che siano operative le forme associative complesse qualiequipe, nuclei di cure primarie o Utap, possono prevedere figure di coordinamento deimedici della continuità assistenziale operanti in uno specifico ambito territoriale confunzioni di raccordo con il responsabile aziendale, anche ai fini di quanto previsto dalpresente articolo e dal comma 5 dell’articolo 62.3. Nelle more dell\'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempoindeterminato, stabilite dall\'art. 63, l\'Azienda può conferire incarichi provvisori nel rispettodei termini e delle procedure di cui ai commi successivi.4. Per sostituzioni superiori a 9 giorni, l\'Azienda conferisce l\'incarico di sostituzione secondol\'ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 2, comma 12, o, inmancanza, della graduatoria regionale di settore vigente, con priorità per i medici residentinel territorio della Azienda.5. Qualora non fosse possibile garantire il servizio secondo le procedure di cui al precedentecomma, l’Azienda potrà concordare, ai sensi del comma 14 dell’articolo 65, con i mediciincaricati un aumento delle ore settimanali oltre il limite di 24 ore e fino al limite massimodi 38 ore.6. Ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11, qualora non fosse possibile esperire leprocedure di cui al comma 4 ed al comma 5, al solo fine di garantire il servizio si potrannoincaricare, per non più di tre mesi l’anno, medici non presenti nella graduatoria regionalevigente, nei casi di carente disponibilità.7. Per carente disponibilità di cui al comma precedente, si intende la mancanza di mediciper:a) rinuncia degli iscritti alla graduatoria regionale di settore vigente.b) raggiungimento del tetto massimo di 38 ore settimanali da parte dei medici già incaricatidel servizio.8. L\'incarico di sostituzione può essere attribuito per un periodo fino a dodici mesi, sullabase del disposto degli Accordi regionali. Un ulteriore incarico può essere conferito allostesso medico sulla base di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.9. L\'incarico provvisorio cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medicotitolare dell\'incarico a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento al medicointeressato di incarico a tempo indeterminato.10. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, isuccessivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria di disponibilità o,se esistente, della graduatoria regionale di settore, a seguire rispetto al medicoprecedentemente incaricato.11. Esaurite le procedure di cui al comma 10, ove non sia stato assegnato l’incaricoprovvisorio vacante, la ASL può attribuire lo stesso ripercorrendo integralmente lagraduatoria di disponibilità e quella di settore.12. L’azienda, per sostituzioni di durata pari o inferiore a 9 giorni, utilizza i medici inreperibilità oraria presso quella sede.11413. Tranne che per le ipotesi di cui all’articolo 18 e per espletamento del mandatoparlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesinell\'anno, anche non continuativi, l\'Azienda sentito il Comitato di cui all\'art. 23, si esprimesulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anchedell\'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.14. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cuiall\'art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 4.15. È demandata alla contrattazione regionale la definizione degli ulteriori contenuti e dellerelative modalità di attuazione, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.115ART. 71 – ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITÀ.1. L\'Azienda organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:- dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;- dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;- dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.2. Il medico di Continuità assistenziale incaricato ai sensi degli artt. 63 e 70 del presenteAccordo è tenuto ad effettuare i turni di reperibilità secondo il disposto di cui al comma 1.3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione degli ulteriori contenuti e dellerelative modalità di attuazione e di remunerazione, secondo quanto disposto dall’art. 14 delpresente Accordo.116ART. 72 – TRATTAMENTO ECONOMICO.1. In attuazione a quanto previsto all’art. 9 del presente accordo, i compensi lordiomnicomprensivi per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente capo sono stabilitisecondo la seguente tabella:dal 1.1.2004 dal 31.12. 2004 dal 31.12.2005onorario professionale 19,91 20,40 20,842. Qualora l\'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricatospetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, unrimborso forfetario pari al costo di un litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonchéadeguata copertura assicurativa dell\'automezzo.3. Su tutti i compensi di cui al presente articolo, al netto degli Accordi regionali ed aziendali,l\'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l\'individuazione dell\'entitàdelle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore delcompetente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della PrevidenzaSociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 15% di cui il 9,375% acarico dell’azienda e il 5,625% a carico del medico. Tale aliquota decorre dall’1.1.2004.4. L\'Azienda versa all’ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, uncontributo dello 0,36% sull\'ammontare dell’onorario professionale di cui al comma 1,affinché questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacatifirmatari della presente intesa provvedono a stipulare apposito accordo, mediante proceduranegoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia,gravidanza, puerperio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.5. I compensi, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali viene assicurata lacontinuità assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolgel\'attività.6. Le Aziende liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003 in trerate previste con le competenze di Marzo 2005, di settembre 2005 e di gennaio 2006,l’ammontare risultante rispettivamente dal compenso lordo di 0,31 Euro per ora di attivitàeffettuata nel 2001, di 0,31 Euro per ora di attività effettuata nel 2002, di 0,43 Euro per oradi attività effettuata nel 2003. Con le stesse modalità le aziende erogano gli aumenticontrattuali maturati dall’1.1.2004 alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo.117ART. 73 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI.1. L\'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deveassicurare i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortunisubiti a causa od in occasione dell\'attività professionale espletata ai sensi del presenteAccordo, ivi compresi, semprechè l\'attività sia prestata in comune diverso da quello diresidenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell\'accesso alla sede di servizio edel conseguente rientro, nonchè i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi deicomitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo .2. Il contratto e\' stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:a) 775.000 Euro per morte od invalidità permanente;b) 52 Euro giornalieri per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giornil\'anno, fatti salvo diversi accordi regionali3. La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesidall’entrata in vigore del presente Accordo.4. Nell’ambito degli Accordi regionali il medico inabile allo svolgimento dei compiti di cui alpresente Capo, può essere adibito a specifiche differenti attività inerenti il proprio incarico.118

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14 Anni 1 Mese fa #164072 da Dix
Risposta da Dix al topic Re:Regolamento di Guardia Medica

1. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul
Bollettino Ufficiale (dove si trova? si parla degli incarichi "fissi" o di quelli che interesserebbero noi di "sostituti"?)

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l\'anno in corso (anche qui di che posti si tratta? cm si fa a partecipare a qsta graduatoria?).

si pox fare solo le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile? ci sono particolari disposizioni in proposito?

cosa sono le prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato D finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un
minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero?

cos'è il modello prescrizione-proposta del SSN?

la certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi (cosa sono?) laddove prevista;

4. L’Azienda, sulla base di apposito Accordo regionale, provvede altresì:
a) alla disponibilità di mezzi di servizio (ti danno loro la vettura???), possibilmente muniti di telefono mobile e di caratteri distintivi, che ne permettano l\'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;

cosa sono le UTAP?

gli incarichi provvisori quindi sarebbero le sostituzioni di GM?
cioè al solo fine di garantire il servizio si potranno incaricare, per non più di tre mesi l’anno, medici non presenti nella graduatoria regionale vigente, nei casi di carente disponibilità.

12. L’azienda, per sostituzioni di durata pari o inferiore a 9 giorni, utilizza i medici in
reperibilità oraria presso quella sede (quindi c'è differenza tra sostituzionie reperibilità).

1. L\'Azienda organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:
- dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
- dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
- dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.
quindi il "reperibile"deve coprire solo queste poche ore?

l\'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l\'individuazione dell\'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 15% di cui il 9,375% a carico dell’azienda e il 5,625% a carico del medico. Tale aliquota decorre dall’1.1.2004. (cosa significa?) bisogna avere o la partita IVA e fare la ricevuta opp un ricevutario sanitario col codice fiscale? e poi si dichiarano?

5. I compensi, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali viene assicurata la
continuità assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge
l\'attività (quindi?)

ART. 73 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI.
1. L\'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve
assicurare i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni
subiti a causa od in occasione dell\'attività professionale espletata ai sensi del presente
Accordo, ivi compresi, semprechè l\'attività sia prestata in comune diverso da quello di
residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell\'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonchè i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo (quindi dobbiamo sottoscrivere noi qsta polizza? o è tutto automatico?)

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5 Anni 9 Mesi fa #208709 da Trazom85
ragazzi che ne pensate del libro medico di guardia diagnosi e terapia di idelson gnocchi?
www.idelsongnocchi.com/prodotto/medico-d...nosi-e-terapia-2019/

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