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ferie/malattia specializzandi

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8 Anni 3 Mesi fa #206678 da secutor
Buongiorno a tutti,
non ho trovato una sezione apposita dove potermi presentare, quindi lo farò qui prima di affrontare la questione che vorrei porvi.

Sono uno specializzando in Medicina-Legale (III anno - Pisa) .

Come da oggetto chiederei un vostro parere sulla fumosa questione "i giorni di malattia devono essere decurtati dalle ferie".

Presso il nostro Istituto vigeva e vige la prassi di considerare le assenze per malattia nel novero delle assenze giustificate (le c.d. "ferie").
Pur essendo molto dubbioso su tale interpretazione avevo accettato quella che pareva essere una consuetudine assodata ed accettata.
Purtroppo, a seguito di gravissimi problemi di salute insorti in seno alla mia famiglia, ho avuto la necessità (e mio malgrado ho ancora la necessità) di assentarmi dal lavoro per poter seguire, con attenzione necessaria e proporzionale alla gravità della situazione in atto, l'evoluzione clinica di mia madre, per incontrare i chirurghi, gli oncologi, gli anatomo-patologi, per poterla aiutare dopo la chemio... Chi ha avuto la sfortuna di dover affrontare questa sorta di calvario potrà confermare che in questi frangenti "l'andare in ferie" è proprio l'ultima delle preoccupazioni. Tutta questa premessa era necessaria per chiarire nella maniera più netta che quanto segue non è scaturito dalla mia volontà di andarmene a sciare ma solo dal fatto che trovandomi in una situazione di necessità, ho cercato di evitare che i giorni nei quali io mi dovessi assentare per certificati motivi di salute (tramite certificato INPS, come per legge dovremmo fare dal 01/01/2015) vadano ad essere computati nei c.d. giorni di ferie.

Per quanto detto, sperando di essere stato chiaro su quali siano i moventi, questa mattina ho consegnato al mio Direttore il seguente scritto:


Chiar. Prof. X. Xxx, SPM
Dir. Scuola di Specializzazione in Medicina-Legale,
Sede

OGGETTO: sul computo delle assenze preventivamente giustificate e delle assenze imputabili a malattia.

In riferimento a quanto in oggetto si riporta l’art.1 del Contratto di Formazione Specialistica segnatamente ai commi 3 e 4:

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità... e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate.

4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

In relazione a quanto riportato pare influente, ai fini di una corretta risoluzione della questione posta, annotare quanto segue:

- al comma 3 dell’art. 1 del “Contratto di Formazione Specialistica” si fa riferimento all’obbligo di recuperare le assenze effettuate per malattia o per maternità qualora esse superino i giorni 40 consecutivi; pare dunque evidente che, anche detto contratto presuma l’eventualità che i medici specializzandi possano incorrere in malattia prevedendo un periodo di recupero solo qualora questa superi i 40 giorni di assenza continuativa;

- al comma 4 dell’art. 1 del “Contratto di Formazione Specialistica” si può chiaramente leggere che non determinano interruzione della formazione né del trattamento economico le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate che non superino i giorni 30; pare a questo punto superfluo far notare che non può essere annoverato tra i “motivi personali preventivamente autorizzati” il concetto di malattia, essendo questo scevro da qualsivoglia possibilità di prevedibilità temporale dettagliata e quindi passibile di preventiva autorizzazione;

- si rileva inoltre che, in base alla corrente interpretazione, esisterebbe un limbo, derivante dalla sottrazione dei 30 giorni di cui al comma 4 ai 40 giorni di cui al comma 3, nell’ambito del quale – indipendentemente dal fatto che siano stati accumulati dai 31 ai 40 giorni di assenze a motivo di malattia o di motivi personali preventivamente autorizzati – i medici specializzandi, pur non godendo la possibilità di assentarsi per malattia, potrebbero essere malati senza incorrere né nell’obbligo di recupero delle assenze né nella riduzione del trattamento economico né nella risoluzione del Contratto di Formazione Specialistica;

Le deduzioni logiche fin qui riportate, forse grossolane ma comunque lecite, richiedono la necessità di chiarimenti da parte di soggetti competenti in materia.
A rendere maggiormente consistente il sospetto di fallace interpretazione locale del già citato contratto si fa notare che:

- la Confederazione Nazionale delle Associazioni dei Medici Specializzandi – Federspecializzandi – riporta come sia “... assolutamente illeggittimo che alcuni Atenei commutino i giorni di assenza per malattia in giorni di ‘ferie’...” . Tale affermazione, che può apparire infondata ed eretica, ha però trovato saldo fondamento interpretativo dato che, ove sia stata sollevata la questione, la decodificazione proposta dalla Federazione ha trovato accoglimento. A tale proposito si cita, a mero titolo di esempio, il contenzioso insorto tra la Seconda Università degli Studi di Napoli e le Associazioni di categoria che ha portato, con circolare n. prot. 2303 del 21/04/2011, al pieno accoglimento delle tesi interpretative qui proposte. Pare quantomeno strano che un contratto di tenore nazionale comporti la possibilità di applicare parametri così profondamente differenti tra medici specializzandi afferenti ad atenei diversi;

- ancora più strano pare che, anche in seno al medesimo Ateneo, le interpretazioni inerenti al computo dei giorni di malattia sia lasciata alla “magnanimità” delle differenti Scuole di Specializzazione essendo cristallino come talune prevedano la possibilità che i medici in formazione possano, umanamente, andare in contro ad eventi morbosi;

- il colmo della stranezza, però, è da attribuirsi al fatto che nell’ambito di alcune Scuole di Specializzazione Aggregate, facenti quindi riferimento al medesimo Direttore, la questione in oggetto venga interpretata in maniera diametralmente opposta determinando di fatto una disparità di trattamento tra i medici specializzandi di una stessa Scuola di Specializzazione;

Ciò premesso si inoltra formale richiesta affinché venga dato seguito a quanto predisposto dal dettato normativo. Nella denegata ipotesi in cui quanto chiesto non venga accolto si richiedono i riferimenti normativi cui farà capo il diniego.
Riservandosi fin d’ora di valutare eventuali forme di ristoro degli interessi lesi in passato presso le opportune sedi, si porgono

cordiali saluti

dr Xxx Xxx



E questo è quanto volevo dire.

Anche se probabilmente tutto questo non porterà a nulla, se non a mettermi in plausibili beghe a lavoro, era doveroso che io lo facessi.

Saluti.

Alessandro

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5 Anni 3 Mesi fa #208996 da gingiomon
sono arrivato al tuo post dopo una ricerca sempre inerente lo scottante argomento ferie/malattia e mi domandavo, a distanza di due anni, come sia poi andata a finire… sei per caso riuscito ad avere delucidazioni e riferimenti normativi? Nel frattempo, cosa più importante, mi auguro che tu sia riuscito a risolvere i problemi personali.

ciao e grazie per la risposta che vorrai fornirmi

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