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Indennità di maternità

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15 Anni 11 Mesi fa #132928 da drnarese
Indennità di maternità è stato creato da drnarese
Vi allego una comunicazione dei responsabili della Sede Locale SIMS di Roma riguardo l\'Indennità di maternità. Per qualsiasi chiarimento in merito www.sims.ms , Filippo N.\"Cari colleghi, ci scrive una nostra collega che ha ricevuto un rifiuto da parte dell’ENPAM per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità di maternità, in controtendenza a quanto l’Ente aveva sempre fatto con le specializzande prima dell’entrata in vigore del nuovo contratto di formazione specialistica. Come è noto, i medici ed odontoiatri iscritti all’ENPAM sono obbligati a versare un contributo annuo di circa 35 euro per assicurare la copertura finanziaria di tale indennità. Probabilmente molte altre colleghe si ritrovano o si ritroveranno nella stessa situazione della specializzanda di cui sopra. Per cercare di chiarire il motivo di tale rifiuto, ci siamo rivolti direttamente all’Ente in questione e di conseguenza abbiamo cercato di interpretare, alla meglio, le leggi che regolamentano la fruizione di tale indennità per quanto riguarda la categoria dei medici.L’art. 70 del Dlgs n. 151, così come modificato dalla legge 15.10.2003 n° 289, stabilisce il diritto delle libere professioniste a percepire l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, in misura uguale all’80% dei cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali, come reddito da lavoro autonomo, nel secondo anno antecedente l’evento (in questo contesto l’evento si riferisce alla gravidanza, ma non dimentichiamo che gli stessi principi valgono anche per l’adozione, l’affidamento, nonché l’ aborto, con alcune variazioni nel trattamento economico). In questo caso tale indennità viene erogata dall’ENPAM (non sono incluse coloro che fanno attività libero professionale intra o extramuraria, poiché per queste ultime è sottinteso un rapporto lavorativo, suggellato da contratto, con una struttura pubblica o privata che avrà l’onere della copertura economica durante i mesi di astensione per maternità ). Dall’ 1 novembre 2006 anche per gli specializzandi l’assenza per maternità è regolata ai sensi del Dlgs 151/2001(come peraltro previsto dal c. 3, dell’art. 40, del Dlgs 368/1999, modificato dalla legge 266/2005). Questo concede quindi ai medici in formazione specialistica il diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi allo stesso. In tale periodo possono usufruire della quota fissa del trattamento economico, come da contratto. Di conseguenza (ai sensi della Legge 30/12/71, n. 1204, in materia di esclusione del diritto al trattamento di maternità in presenza di analoghe prestazioni) dalla reale data di decorrenza del contratto le specializzande, come tutte le colleghe dipendenti che hanno diritto ad un\'indennità giornaliera pari all\'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria, non possono più avvalersi dell’indennità ENPAM. Infatti, per il principio dell’incumulabilità di analoghe prestazioni (per il quale non si possono percepire due o più indennità per la medesima ragione), le specializzande, poiché usufruiscono della quota fissa della retribuzione, non hanno più diritto a nessun’altra indennità per maternità. Nel caso in cui l’astensione per maternità dalla frequentazione della scuola di specializzazione si ponga tra l’inizio o la fine della specialità, la collega specializzanda avrà diritto alla quota fissa del trattamento economico all’instaurarsi del rapporto con l’università o fino alla data che determinerà la fine dello stesso. Per il periodo di maternità ove tale rapporto soprascritto non sussiste, la copertura economica sarà a carico dell’ENPAM, come previsto dall’art. 70 Dlgs 151/2001. Quindi se una collega partorisce a giugno e vince il concorso per la scuola di specializzazione a luglio, i mesi di maggio e giugno saranno assicurati dalla quota relativa all’evento da parte dell’ENPAM, mentre quelli di luglio, agosto e settembre dalla sola parte fissa del trattamento economico, come da contratto siglato con la rispettiva scuola.Analoga soluzione verrà adottata per quelle colleghe specializzande definibili “transitorie”, cioè coloro che erano già in scuola di specializzazione prima dell’1 novembre del 2006 (data dell’entrata in vigore della 368/99) oppure della effettiva data di decorrenza del loro contratto. L’ENPAM anche in questo caso riconoscerà l’indennità solo per i mesi durante i quali le colleghe presentavano ancora lo status di borsista, e non potevano godere quindi degli attuali diritti contrattuali.Nella speranza di essere stati esaustivi e di avervi risolto qualche dubbio non mancheremo di aggiornarvi sull’argomento qualora vi dovessero essere delle nuove. Nel frattempo, per coloro che sono direttamente coinvolti nella questione, ci sentiamo di fare i nostri migliori auguri e…figli maschi!!!Dr.ssa Bernardina Fabiani.Dr. Francesco Macrì Gerasoli.Dr. Giuseppe Pelle.\"

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15 Anni 11 Mesi fa #132970 da
Risposta da al topic Re:Indennità di maternità
....speriamo che siano anche femmine....:P

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