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- Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi 2012/2013
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Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi 2012/2013
Mi preme poi, replicando a Tare, sottolineare che non corre l'obbligo da parte dell'Università di allegare la nota, semplicemente vi è l'obbligo di seguire le istruzione presenti nel Decreto; in caso contrario si può ricorrere al TAR che può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ovviamente solo per vizi di legittimità ovvero: per incompetenza, per violazione di legge (il caso più FREQUENTE derivante DA ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE, vizi di forma, mancanza di motivazione), per eccesso di potere.
Come potrai notare "ignorantia legis non excusat"... non viene accettata, giustificata, scusata nè l'ignoranza (o presunta tale) di Rettori, nè di Direttori, nè di vincitori di concorso ignari delle modalità di selezione...
p.s.: rispetto alle pubblicazioni maturate in altro corso di specializzazione essendo successive al diploma di laurea sono quindi non valutabili; questa è soltanto una mia considerazione, non avendo questo problema non ho chiesto chiarimenti al mio consulente speciale!!!
pps: rispetto a qnt scritto da BOSCH "ma non credo sia così facile da dimostrare che i neolaureati in attesa del concorso di specialità, ma che continuano a collaborare producendo lavori scientifici per l'università, siano AL DI FUORI degli "studi universitari"... Borsch non è facile, ma FACILISSIMO da dimostrare. La pubblicazione deve essere stata pubblicata entro la data di Laurea...oltre non ha valore. La collaborazione di un medico frequentatore laureato sappiamo non ha alcun valore ai fini di un concorso, almeno di questo concorso pubblico (sempre rifacendoci al BANDO e non alla consuetudine e alla prassi!!!)
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- ilcapitano95
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ilcapitano95 ha scritto: salve ragazzi, sapete forse se l'ordine di risposta delle domande (a,b,c...) rimane lo stesso sul compito d'esame o cambia rispetto alla domanda originale??? non so magari voi lo avete gia chiesto a qualcuno degli altri anni e potete delucidarmi!!! Grz mille!!!
NOTA: L'ordine delle risposte nello svolgimento del compito è uguale rispetto a quello indicato nel documento PDF che presenta le domande.
lo trovi scritto nel sito delle domande

scuole-specializzazione.miur.it/home/home_scuola.php
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- francybass
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b3) attività elettive o equipollenti certificate attinenti la tipologia di specializzazione svolte all’interno del percorso formativo del corso di laurea: max 3 punti
per ogni attività elettiva: fino a punti 1
mentre al punto b4
b)4 pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la
specializzazione–max 3 punti :
ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a punti 0,50
Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora
accettati da riviste scientifiche.
come puoi vedere non si fa minimamente cenno ad alcun limite temporale per la valutazione delle pubblicazioni. L'unico evidente limite temporale è la accettazione, da parte della rivista scientifica, del lavoro che verrà presentato in sede di concorso.
Ragazzi...anche la specializzazione fa parte del curriculum degli studi universitari e come potete vedere l'unico punto in cui si parla di "laurea" è il punto b3. Non confondiamo la Laurea con il curriculum degli studi universitari. Se uno specializzando volesse prendere la seconda specializzazione, le pubblicazioni prodotte durante la frequenza della stessa, dovrebbero assolutamente essere prese in considerazione. Il bando mi sembra chiaro..
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Sono esclusi dalla valutazione i titoli di cui alla lettera b. 4), conseguiti successivamente al diploma di
laurea (Nota ministeriale n.2796 del 17.7.2012).
dunque niente pubblicazioni, neanche da specializzando.
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- francybass
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voi, in pratica, che farete? Rinunciate ai punti per queste pubblicazioni?
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Penso che questa nota/circolare ministeriale crei molta confusione.
Prima di tutto, perchè se venisse ritenuta valida aprirebbe la strada a moltissimi ricorsi sulle graduatorie degli anni passati. Infatti, la nota NON LEGIFERA o STABILISCE IN AUTONOMIA, per cui le regole avrebbero dovuto essere le stesse anche negli anni passati!
Poi in realtà, benchè la nota come dici tu non sia vaga rispetto alla definizione di "curriculum degli studi universitari", quello che conta è che nel regolamento del decreto ministeriale non si fa minimamente cenno ad alcun limite temporale per la valutazione delle pubblicazioni (non dice prima della laurea) come ricorda francybass.
In più, mi dispiace ancora ma non sono assolutamente d'accordo con zooster sul fatto che sia FACILISSIMO da dimostrare se le pubblicazioni siano state fatte fuori dagli studi universitari! In fatti, da mia sorella che ci è già passata per i concorsi di specializzazione ti posso assicurare che le pubblicazioni possono essere accettate per esempio nel 2011 ed essere pubblicate definitivamente nel 2013!!!! E infatti nel regolamento è ben specificato "pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso CHE RISULTANO ACCETTATE da riviste scientifiche attinenti la specializzazione". Viene addirittura specificato che "Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora
accettati da riviste scientifiche." Il che è ben diverso dai concorsi da dirigente medico in cui è specificato "Le pubblicazioni devono essere edite a stampa". Per cui per esempio se Tizio si laurea nel luglio 2012 ed ha una pubblicazione pubblicata nel 2013, tale pubblicazione potrebbe benissimo essere stata accettata nel dicembre 2011 o nel gennaio 2012...
Infine non sono d'accordo con Zooster su quando dici:
"Mi preme poi, replicando a Tare, sottolineare che non corre l'obbligo da parte dell'Università di allegare la nota, semplicemente vi è l'obbligo di seguire le istruzione presenti nel Decreto; in caso contrario si può ricorrere al TAR che può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ovviamente solo per vizi di legittimità ovvero: per incompetenza, per violazione di legge (il caso più FREQUENTE derivante DA ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE, vizi di forma, mancanza di motivazione), per eccesso di potere."
Infatti, le note o circolari ministeriali non hanno valore vincolante ma solo interpretativo ma possono anche essere sbagliate: infatti ecco alcune recenti sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato
"La Circolare interpretativa ministeriale è atto interno alla pubblica amministrazione e si risolve in un mero ausilio interpretativo; pertanto non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può mai porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo."Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, sentenza n. 25170 del 25/06/2012.
"La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull'argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento."Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 - Angelo Vitale
"Come esattamente rilevato dal TAR, le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale. Ne consegue che tali atti non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione”. Le note o circolari ministeriali sono " atti di indirizzo interpretativo" e quindi "non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre, per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem. (C. Stato, sez. IV, 27-11-2000, n. 6299).”.sentenza n. 7521 del 15 ottobre 2010, la V sezione del Consiglio di Stato.
Insomma, mi sembra che sull'effettivo carattere vincolante di questa nota ministeriale sulle pubblicazioni ci possano essere molti dubbi. Anzi, visto che la legge e il regolamento non sono cambiati e visto che per vari anni sono stati fatti concorsi ritenuti validi applicando la regola che tutte le pubblicazioni sono valide ai fini del concorso, penso che sarà molto più a rischio di ricorso un concorso in cui questa nota ministeriale venga applicata alla lettera.
Almeno, penso che sia cosi...
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