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Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi 2012/2013

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10 Anni 11 Mesi fa #195753 da Tuia99
sul bando della mia università il punto b.4) è accompagnato dalla seguente dicitura:

Sono esclusi dalla valutazione i titoli di cui alla lettera b. 4), conseguiti successivamente al diploma di
laurea (Nota ministeriale n.2796 del 17.7.2012).


dunque niente pubblicazioni, neanche da specializzando.

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10 Anni 11 Mesi fa #195754 da francybass
Parlavo del bando degli anni passati...la nota è stata inserita solo sul nuovo...

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10 Anni 11 Mesi fa #195756 da Tuia99
perchè parlare del bando degli anni passati? che utilità ha?

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10 Anni 11 Mesi fa #195761 da rucello
Scusate ma quindi, avendo pubblicazioni fatte dopo la laurea, mi consigliate di non consegnarle ai fini della valutazione? Io credo che in molti pochi conoscano tutte queste note, codici e codicilli...

voi, in pratica, che farete? Rinunciate ai punti per queste pubblicazioni?

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10 Anni 11 Mesi fa #195764 da Beth33
Io manderò tutto perchè nel bando del mio Ateneo non c'è questa nota. E poi parlando con i Prof. mi sembra che non siano a conoscenza di questa cosa. Penso che se nel mio bando ci fosse la nota manderi tutto lo stesso. Al massimo non te le valutano.

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10 Anni 11 Mesi fa #195769 da Tare
Zooster, mi dispiace ma non penso che sia così.
Penso che questa nota/circolare ministeriale crei molta confusione.
Prima di tutto, perchè se venisse ritenuta valida aprirebbe la strada a moltissimi ricorsi sulle graduatorie degli anni passati. Infatti, la nota NON LEGIFERA o STABILISCE IN AUTONOMIA, per cui le regole avrebbero dovuto essere le stesse anche negli anni passati!

Poi in realtà, benchè la nota come dici tu non sia vaga rispetto alla definizione di "curriculum degli studi universitari", quello che conta è che nel regolamento del decreto ministeriale non si fa minimamente cenno ad alcun limite temporale per la valutazione delle pubblicazioni (non dice prima della laurea) come ricorda francybass.

In più, mi dispiace ancora ma non sono assolutamente d'accordo con zooster sul fatto che sia FACILISSIMO da dimostrare se le pubblicazioni siano state fatte fuori dagli studi universitari! In fatti, da mia sorella che ci è già passata per i concorsi di specializzazione ti posso assicurare che le pubblicazioni possono essere accettate per esempio nel 2011 ed essere pubblicate definitivamente nel 2013!!!! E infatti nel regolamento è ben specificato "pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso CHE RISULTANO ACCETTATE da riviste scientifiche attinenti la specializzazione". Viene addirittura specificato che "Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora
accettati da riviste scientifiche." Il che è ben diverso dai concorsi da dirigente medico in cui è specificato "Le pubblicazioni devono essere edite a stampa". Per cui per esempio se Tizio si laurea nel luglio 2012 ed ha una pubblicazione pubblicata nel 2013, tale pubblicazione potrebbe benissimo essere stata accettata nel dicembre 2011 o nel gennaio 2012...

Infine non sono d'accordo con Zooster su quando dici:
"Mi preme poi, replicando a Tare, sottolineare che non corre l'obbligo da parte dell'Università di allegare la nota, semplicemente vi è l'obbligo di seguire le istruzione presenti nel Decreto; in caso contrario si può ricorrere al TAR che può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ovviamente solo per vizi di legittimità ovvero: per incompetenza, per violazione di legge (il caso più FREQUENTE derivante DA ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE, vizi di forma, mancanza di motivazione), per eccesso di potere."
Infatti, le note o circolari ministeriali non hanno valore vincolante ma solo interpretativo ma possono anche essere sbagliate: infatti ecco alcune recenti sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato

"La Circolare interpretativa ministeriale è atto interno alla pubblica amministrazione e si risolve in un mero ausilio interpretativo; pertanto non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può mai porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo."Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, sentenza n. 25170 del 25/06/2012.

"La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull'argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento."Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 - Angelo Vitale

"Come esattamente rilevato dal TAR, le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale. Ne consegue che tali atti non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione”. Le note o circolari ministeriali sono " atti di indirizzo interpretativo" e quindi "non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre, per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem. (C. Stato, sez. IV, 27-11-2000, n. 6299).”.sentenza n. 7521 del 15 ottobre 2010, la V sezione del Consiglio di Stato.

Insomma, mi sembra che sull'effettivo carattere vincolante di questa nota ministeriale sulle pubblicazioni ci possano essere molti dubbi. Anzi, visto che la legge e il regolamento non sono cambiati e visto che per vari anni sono stati fatti concorsi ritenuti validi applicando la regola che tutte le pubblicazioni sono valide ai fini del concorso, penso che sarà molto più a rischio di ricorso un concorso in cui questa nota ministeriale venga applicata alla lettera.

Almeno, penso che sia cosi...

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