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Concorso di specializzazione nazionale

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11 Anni 2 Mesi fa #193116 da beat
io sinceramente sono stufo di esprimere opinioni...
ogni anno si attende sempre di piu' per avere notizie ufficiali riguardo l' emanazione del bando,figuriamoci per avere notizie riguardo il concorso 2014...
qui tutto tace

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11 Anni 2 Mesi fa #193124 da Very Otaku
Ragazzi l'attribuzione di 1 o 2 punti in base all'attinenza della tesi non è prevista nella riforma, non so dove giuseppe bartelli abbia preso questa informazione..

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11 Anni 2 Mesi fa #193127 da Giuseppe Bartelli
Vi incollo la bozza definitiva di legge che il comitato pro-concorso nazionale ha portato davanti ai tavoli del Ministero lunedì 4 marzo, e il Ministero sembra (o sembrava) essere d'accordo.

Il regolamento è emanato in attuazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 368/1999 , ai sensi del quale:
“1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di  specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati."

D.M. ..............
Regolamento concernente le modalità per Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei  l’ammissione dei medici alle scuole di medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo dell’articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
e in particolare l'articolo 36, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172 recante:
«Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;
Considerata la necessità di rideterminare in modo organico le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui
sopra;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data.................;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari in data ........;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del ..........;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del ................................;
ADOTTA il seguente regolamento

Articolo 1
Ambito di applicabilità e definizioni

1.Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole

2.Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non  statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni  dell’area per le professioni dell’area medica, di cui agli articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
c) per Ministro, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) per MIUR, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
Articolo 2
Ammissione alla scuola

1.Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
2.Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole università, nella medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto dal MIUR in modo da poter adeguatamente
pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le università possano pubblicare il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova. All’esito delle prove di  ammissione viene formulata una graduatoria unica per tipologia di scuola a livello nazionale secondo quanto definito annualmente con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

3.La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata all'università non meno di 10 giorni prima della prova stessa.

Articolo 3
Commissione locale

1.Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione locale del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori, di cui almeno tre designati dal Ministero ed esterni all’Ateneo rispetto al quale sono chiamati a vigilare sul corretto svolgimento delle prove d’esame; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a 50 e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentono la presenza di commissari.

Articolo 4
Prova d’esame

1. La prova di esame, identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola, consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 150 quesiti a risposta multipla. La prova è divisa in due parti, che devono essere somministrate separatamente.
La prima parte, comune a tutte le tipologie di scuola, comprende 120 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e ha durata di 180 minuti e dovrà svolgersi nella medesima data e orario in tutto il territorio nazionale per tutte le tipologie di scuola.
La seconda parte, differenziata per tipologia di scuola, comprende 30 quesiti, vertente sulla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici, e ha durata di 80 minuti. Tale seconda parte si svolgerà secondo un calendario che garantisca la sua somministrazione nel medesimo giorno e orario previsto per le singole tipologie di scuola in relazione alla loro area di appartenenza (area clinica, chirurgica, dei servizi).
Nei singoli distinti giorni nei quali avrà luogo la seconda parte della prova differenziata per tipologia relativa alle scuole appartenenti alla stessa Area, dovrà essere garantita al candidato - mediante individuazione di distinte fasce orarie- la possibilità di poter concorrere nella stessa sede di concorso per almeno 3 tipologie di specializzazione della stessa Area.
2.La predisposizione e la validazione dei quesiti, sono affidate ad una commissione di esperti individuati dal MIUR della quale non possano far parte membri delle commissioni locali. E' fatto obbligo al MIUR, alla commissione di esperti e alle commissioni locali di assicurare il carattere sconosciuto dei quesiti fino al momento della somministrazione della prova.
Tanto per la parte vertente su argomenti di medicina generale tanto per la parte della prova differenziata per tipologia sarà specificato, entro 90 giorni, un programma di riferimento e una relativa bibliografia al quale il candidato potrà attenersi per la preparazione all'esame.
Le modalità di elaborazione, somministrazione e correzione della prova saranno uniformate a quanto già avviene per i test di ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con segregazione dei quesiti in buste sigillate, divieto assoluto di divulgazione, ivi compresi ai presidenti e i componenti delle commissioni, fino al momento della prova.

3.Non vi è alcun archivio nazionale da cui estrarre i quesiti: tali quesiti, oggetto della prova, vengono annualmente riformulati dalla commissione ministeriale di esperti di cui al comma 2
4.La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata.

Articolo 5
Valutazione titoli

1.Ai titoli sono attribuiti fino a un massimo di 10 punti, di cui 8 punti per il voto di laurea e 2 punti per il curriculum degli studi universitari. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:

a) voto di laurea - max 8 punti

i punti sono attribuiti valutando il voto di laurea e la posizione dello stesso rispetto alla distribuzione dei voti relativi al corso e all’ateneo di provenienza secondo la seguente scala valutativa:

Voto di Laurea > 75° percentile = 2 punti
75° percentile <Voto di Laurea ≤ 50° percentile = 1 punto
50° percentile <Voto di Laurea = 0 punti

voto di laurea - max 6 punti:

Per voto di laurea inferiore a 100.... punti 0
Per ciascun punto da 100 a 109........ punti 0,35
Per i pieni voti assoluti............. punti 5
Per la lode........................... punti 6


b) curriculum - max 2 punti:

attinenza tesi max 2 punti
Attinenza Piena: 2 punti
Attinenza Parziale: 1 Punto

Si consideri l&#039;attinenza piena della tesi solo ed esclusivamente quando il relatore afferisce a settore disciplinare coincidente per la stessa specialità cui si concorre. Attinenza parziale viene considerata quanto il relatore non appare coincidente alla specialità ma comprende nel titolo esplicito riferimento ad ambito di interesse della specialità.

2.Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale. Al candidato verrà assegnata la sede a seconda della sua posizione nella graduatoria nazionale e secondo la graduatoria di preferenze espressa da egli stesso al momento dell&#039;iscrizione alla prova, nel pieno rispetto del principio secondo il quale la precedenza sia riservata a chi ottiene un punteggio complessivo maggiore (somma ottenuta da valutazione del curriculum e prove a risposta multipla).
In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato che ha conseguito il voto di laurea più elevato, in caso di ulteriore parità è ammesso il candidato che ha conseguito la laurea nel minor numero di anni, in caso di ulteriore parità viene
considerata la minore età anagrafica.

3.Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio è altresì indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.

Articolo 6
Disposizioni transitorie e finali

1.Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell&#039;istruzione, dell&#039;università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172

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11 Anni 2 Mesi fa - 11 Anni 2 Mesi fa #193128 da e adesso
Risposta da e adesso al topic Re:re

IO NON HO PAROLE.

da domani smetto di frequentare il reparto.

mi scrivo una tesi in psicologia clinica.

saluto tutti e scappo all&#039;estero dove è davvero un sistema meritocratico, non una presa per il c..


ahahahahahah

secondo me nel complesso la prova va bene , prima la parte sul curriculum faceva pena , un 110 e lode avrebbe preso 10 punti e un 110 0 punti , adesso invece è tutto abbastanza equilibrato
Ultima Modifica 11 Anni 2 Mesi fa da .

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11 Anni 2 Mesi fa #193134 da alcianblu
mi spiegate come funzionano i percentili?

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11 Anni 2 Mesi fa #193135 da alcianblu
quante preferenze per sede si potranno indicare?

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