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certificato malattia

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12 Anni 1 Mese fa #182906 da matteo ancona
certificato malattia è stato creato da matteo ancona
Salve sono un neo-abilitato.
Nel caso mi venga richiesto di rilasciare un certificato di malattia di durata inferiore a 10 giorni (come da circolare inps 117 del 2011) posso redigerlo non essendo convenzionato con il SSN?
Devo rilasciare la forma cartacea o effettuare l'invio telematico?
Grazie per l'aiuto.

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12 Anni 1 Mese fa #182922 da SPQR
Risposta da SPQR al topic Re:certificato malattia
In data 02/02/2012 mi sono rivolto direttamente all'INPS tramite il servizio online sul loro portale "INPS RISPONDE" proprio per chiedere se un medico "neoabilitato", senza convenzioni né contratti di lavoro (per intenderci un libero professionista che non è ancora né medico di medicina generale né medico ospedaliero né altro) potesse inviare certificati di malattia telematici.

Riporto l'intera risposta ufficiale dell'INPS che apparentemente non riporta alcun limite sul numero massimo dei certificati rilasciabili da un libero professionista, purché lo faccia "per motivi di urgenza o per esigenze correlate alla specificità della patologia sofferta":

L'infermità che comporta incapacità lavorativa deve essere documentata, dai
lavoratori (soggetti assicurati), mediante certificazione di malattia
rilasciata dal medico curante (circ. n. 99/1996).
A seguito di numerosi interventi del legislatore, approdati al disciplinare
tecnico allegato al Decreto Interministeriale del 26.02.2010, il medico
curante provvede a trasmettere in via telematica il certificato all'INPS e
a rilasciare al lavoratore - che è tenuto a verificarne la correttezza dei
dati inseriti - una copia cartacea sia del certificato con diagnosi sia
dell'attestato per il datore di lavoro.

Sono soggetti abilitati al rilascio della certificazione i medici curanti.
Per medico curante si intende ogni medico dal quale può pervenire la
certificazione di malattia (art. 7 D.P.C.M. 26.03.2008 - circ. n.
134368/1981), ivi compresi, quindi, le amministrazioni degli Enti di
ricovero e i medici che garantiscono la "continuità assistenziale" (guardia
medica) "....limitatamente ai turni di guardia prefestivi e festivi e per
il massimo di tre giorni. Ogni ulteriore decisione nel merito è demandata
al medico di fiducia..." (circ. n. 134392 A.G.O./ 176/1982).
La certificazione sanitaria rilasciata da medici non appartenenti al SSN o
con esso convenzionati è da ritenere valida ai fini dell'erogazione
dell'indennità di malattia a condizione che contenga i requisiti
sostanziali richiesti (intestazione, nominativo e residenza del lavoratore,
data, timbro e firma del medico, diagnosi e prognosi di incapacità al
lavoro) (circ. n. 99/1996).
La certificazione rilasciata da medici di pronto soccorso, o da medici
ospedalieri all'atto della dimissione del lavoratore deve contenere la
diagnosi di norma comportante incapacità lavorativa.


Per medico curante deve intendersi, salvo diverse indicazioni della
regione:

a) il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica;
b) il medico specialista;
c) il medico di accettazione ospedaliero;
d) il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate
con le regioni;
e) il medico universitario;
f) il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei
casi di assoluta urgenza

La certificazione stessa può essere rilasciata quindi,  anche da medici
specialisti, da medici di pronto soccorso, da medici ospedalieri, all'atto
della dimissione del lavoratore, da medici liberi professionisti o da
medici diversi ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza o
per esigenze correlate alla specificità della patologia sofferta. E’
considerata valida solo se contiene tutti i dati sopra indicati.


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12 Anni 3 Settimane fa #182994 da matteo ancona
Risposta da matteo ancona al topic Re:certificato malattia
quindi se non erro un libero professionista e sufficente che rediga un certificato cartaceo?

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12 Anni 3 Settimane fa #183002 da SPQR
Risposta da SPQR al topic Re:certificato malattia
Non viene specificato, quindi immagino sia sottointesa la normativa vigente con l'invio telematico.
Il PIN viene rilasciato dall'Ordine di appartenenza o dall'ufficio competente dell'ASL (anche a neoabilitati, non è necessaria alcuna convenzione).

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